Nuovi limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha riordinato il sistema delle detrazioni Irpef prevedendo, nel nuovo articolo 16-ter, Tuir, ulteriori limitazioni rispetto a quelle giĆ  esistenti.

A decorrere dallā€™1.1.2025, dunque, i contribuenti dovranno scontare due limitazioni alla fruizione degli oneri detraibili:

I due limiti si devono considerare congiuntamente ed essi operano in maniera differente, infatti:

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Lā€™articolo 16-ter, Tuir, pone un tetto massimo di detraibilitĆ  alle spese sostenute dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

PiĆ¹ nello specifico, il legislatore prevede un duplice tetto di spesa; infatti, i contribuenti con un reddito complessivo:

  • compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro possono detrarre gli oneri fino allā€™importo di 000 euro;
  • superiore a 100.000 euro possono detrarre gli oneri fino a 000 euro.

I limiti sopra visti, perĆ², sono da ponderare per un coefficiente che dipende dalla situazione personale del contribuente, infatti, se:

  • non sono presenti figli a carico, il limite si riduce alla metĆ ;
  • ĆØ presente un figlio a carico, il limite si riduce al 70%;
  • sono presenti due figli a carico, il limite si riduce allā€™85%;
  • sono presenti piĆ¹ di due figli a carico o almeno un figlio disabile, il limite si assume in misura piena.

Ai fini dellā€™applicazione di questa disposizione occorre considerare che:

  • la detrazione relativa alle spese mediche ĆØ fruibile sempre in misura piena, in quanto non rientra nel perimetro applicativo di questa disciplina;
  • in relazione alle detrazioni rateizzate, il limite sopra visto si applica anno per anno a ciascuna rata;
  • il reddito complessivo, quale parametro base per il calcolo del tetto di spesa, deve essere considerato al netto del reddito dellā€™unitĆ  immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Inoltre, il legislatore ha espressamente escluso dallā€™ambito applicativo della presente disciplina:

  • gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024;
  • le spese sanitarie agevolate, ai sensi dellā€™articolo 15, comma 1, lett. c), Tuir;
  • le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis,L. 179/2012;
  • le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dellā€™articolo 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, D.L. 3/2015;
  • le spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex articolo 16-bis, Tuir; nonchĆ© di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2024;
  • gli oneri relativi ai premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro il 31.12.2024.

Lā€™altro limite, questa volta percentuale e non fisso, a cui i contribuenti sono sottoposti ĆØ quello previsto dallā€™articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir.

Questa disposizione mira a ridurre la percentuale di detraibilitĆ  di alcuni oneri per i contribuenti con un reddito superiore a 120.000 euro, fino ad azzerarla per coloro che posseggono un reddito complessivo superiore a 240.000 euro.

Secondo tale disciplina, comunque, non tutti gli oneri detraibili previsti dallā€™articolo 15, Tuir, sono interessati dalla nuova modalitĆ  di calcolo della detrazione spettante; infatti, lā€™articolo 15, comma 3-quater, Tuir, esclude:

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchĆ© delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchĆ© le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per lā€™acquisto dellā€™unitĆ  immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dallā€™acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
  • le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro;
  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchĆ© delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dellā€™unitĆ  immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro.

La percentuale di fruibilitĆ  degli oneri detraibili, come detto, dipende dalla fascia di reddito complessivo (da assumere al netto del reddito dellā€™unitĆ  immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) in cui ricade il contribuente; infatti:

  • fino ad 120.000 euro di reddito, gli oneri possono detrarre gli oneri in misura piena. Di fatto questi soggetti non sono interessati dalla disciplina in esame; infatti, questa fascia di contribuenti continuerĆ  a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dallā€™articolo 15, Tuir;
  • se il reddito ĆØ compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro, ĆØ possibile detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce lā€™impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilitĆ  deve essere calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilitĆ  = (240.000 ā€“ reddito complessivo) / 120.000;
  • se il reddito ĆØ superiore a 240.000 euro, i contribuenti non godono delle detrazioni, ex articolo 15, Tuir (ad eccezione di quelle sopra menzionate).



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