La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha riordinato il sistema delle detrazioni Irpef prevedendo, nel nuovo articolo 16-ter, Tuir, ulteriori limitazioni rispetto a quelle giĆ esistenti.
A decorrere dallā1.1.2025, dunque, i contribuenti dovranno scontare due limitazioni alla fruizione degli oneri detraibili:
I due limiti si devono considerare congiuntamente ed essi operano in maniera differente, infatti:
Lāarticolo 16-ter, Tuir, pone un tetto massimo di detraibilitĆ alle spese sostenute dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
PiĆ¹ nello specifico, il legislatore prevede un duplice tetto di spesa; infatti, i contribuenti con un reddito complessivo:
- compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro possono detrarre gli oneri fino allāimporto di 000 euro;
- superiore a 100.000 euro possono detrarre gli oneri fino a 000 euro.
I limiti sopra visti, perĆ², sono da ponderare per un coefficiente che dipende dalla situazione personale del contribuente, infatti, se:
- non sono presenti figli a carico, il limite si riduce alla metĆ ;
- ĆØ presente un figlio a carico, il limite si riduce al 70%;
- sono presenti due figli a carico, il limite si riduce allā85%;
- sono presenti piĆ¹ di due figli a carico o almeno un figlio disabile, il limite si assume in misura piena.
Ai fini dellāapplicazione di questa disposizione occorre considerare che:
- la detrazione relativa alle spese mediche ĆØ fruibile sempre in misura piena, in quanto non rientra nel perimetro applicativo di questa disciplina;
- in relazione alle detrazioni rateizzate, il limite sopra visto si applica anno per anno a ciascuna rata;
- il reddito complessivo, quale parametro base per il calcolo del tetto di spesa, deve essere considerato al netto del reddito dellāunitĆ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Inoltre, il legislatore ha espressamente escluso dallāambito applicativo della presente disciplina:
- gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024;
- le spese sanitarie agevolate, ai sensi dellāarticolo 15, comma 1, lett. c), Tuir;
- le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis,L. 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dellāarticolo 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, D.L. 3/2015;
- le spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex articolo 16-bis, Tuir; nonchƩ di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2024;
- gli oneri relativi ai premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro il 31.12.2024.
Lāaltro limite, questa volta percentuale e non fisso, a cui i contribuenti sono sottoposti ĆØ quello previsto dallāarticolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir.
Questa disposizione mira a ridurre la percentuale di detraibilitĆ di alcuni oneri per i contribuenti con un reddito superiore a 120.000 euro, fino ad azzerarla per coloro che posseggono un reddito complessivo superiore a 240.000 euro.
Secondo tale disciplina, comunque, non tutti gli oneri detraibili previsti dallāarticolo 15, Tuir, sono interessati dalla nuova modalitĆ di calcolo della detrazione spettante; infatti, lāarticolo 15, comma 3-quater, Tuir, esclude:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchƩ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchĆ© le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per lāacquisto dellāunitĆ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dallāacquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchĆ© delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dellāunitĆ immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro.
La percentuale di fruibilitĆ degli oneri detraibili, come detto, dipende dalla fascia di reddito complessivo (da assumere al netto del reddito dellāunitĆ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) in cui ricade il contribuente; infatti:
- fino ad 120.000 euro di reddito, gli oneri possono detrarre gli oneri in misura piena. Di fatto questi soggetti non sono interessati dalla disciplina in esame; infatti, questa fascia di contribuenti continuerĆ a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dallāarticolo 15, Tuir;
- se il reddito ĆØ compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro, ĆØ possibile detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce lāimpatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilitĆ deve essere calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilitĆ = (240.000 ā reddito complessivo) / 120.000;
- se il reddito ĆØ superiore a 240.000 euro, i contribuenti non godono delle detrazioni, ex articolo 15, Tuir (ad eccezione di quelle sopra menzionate).
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