Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 262 (che sostituisce il documento di ricerca n. 254, giugno 2023) dove vengono fornite indicazioni utili in relazione agli incarichi per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità predisposta ai sensi del DLgs. 125/2024, di recepimento della direttiva 2022/2464/Ue (Corporate Sustainability Reporting Directive, c.d. “CSRD”).

Assirevi si sofferma su specifici aspetti delle relazioni del revisore sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità individuale e consolidata e presenta esempi delle possibili procedure da svolgere e che potranno essere indicate nell’ambito della sezione “Riepilogo del lavoro svolto”. Nell’Allegato 1 del documento viene fornito un esempio di lettera di attestazione relativa a incarichi di questa specie.

Viene, innanzitutto, ricordato come il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)”, riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità (si veda “Responsabilità e riservatezza in due nuovi principi per la rendicontazione di sostenibilità” del 1° febbraio 2025) preveda che lo stesso debba essere utilizzato “unitamente al principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000 (Revised) «Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell’informativa finanziaria storica» emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board («ISAE 3000R») nelle parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato”.

Inoltre, nell’Appendice 2 dello standard vengono forniti due modelli di relazione del revisore sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità, rispettivamente su base individuale e consolidata.
Nel primo anno di preparazione della rendicontazione di sostenibilità è necessario inserire un paragrafo di “Altri aspetti” nella relazione sulla rendicontazione di sostenibilità e possono presentarsi due situazioni:
– l’impresa si è avvalsa della disposizione transitoria che consente di non presentare le informazioni comparative previste dagli ESRS ma ha presentato le informazioni comparative corrispondenti a quelle fornite ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tassonomia. Il par. A30 del citato principio riporta il seguente esempio di formulazione del paragrafo di “Altri aspetti”: “La rendicontazione [consolidata] di sostenibilità dell’esercizio chiuso al [gg] [mm] [aa] contiene, nella specifica sezione [inserire numero e/o denominazione della sezione/del paragrafo in cui sono inserite le informazioni di cui all’art. 8 del Regolamento Tassonomia], le informazioni comparative di cui all’art. 8 del Regolamento Tassonomia riferite all’esercizio chiuso al [gg] [mm] [aa – 1], che non sono state sottoposte a verifica”;
– se, invece, l’impresa ha presentato su base volontaria le informazioni comparative previste dagli ESRS e ha altresì presentato le informazioni comparative corrispondenti a quelle fornite ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tassonomia, lo standard riporta la seguente formulazione del paragrafo: “Le informazioni comparative presentate nella rendicontazione [consolidata] di sostenibilità riferite all’esercizio chiuso al [gg][mese][anno-1] non sono state sottoposte a verifica”.

Nel documento l’Associazione evidenzia come in alcuni casi il revisore della rendicontazione di sostenibilità ritenga appropriato fare esplicita menzione di una o più limitazioni intrinseche. Secondo il richiamato principio tali fattispecie potrebbero, ad esempio, riguardare:
– le informazioni prospettiche, che sono per loro natura soggette a maggiore incertezza nella loro misurazione o valutazione rispetto alle informazioni storiche;
– l’informativa fornita dall’entità in merito alle emissioni Scope 3, soggette a maggiori limitazioni intrinseche rispetto a quelle Scope 1 e 2.

Si sottolinea, poi, come il § 64 del principio SSAE (Italia) richiami le regole presenti nel principio ISAE 3000R, secondo cui può essere oggetto di richiamo d’informativa “un aspetto presentato o oggetto di informativa nelle informazioni sull’oggetto che […] rivesta un’importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione delle informazioni sull’oggetto”. In tale ambito, possono, ad esempio, essere richiamate informazioni fornite dagli amministratori in relazione all’interpretazione di aspetti specifici contenuti nel quadro di riferimento per la Tassonomia.