Effettua la tua ricerca
More results...
Lo studio professionale che ha svolto attività di progettazione per lavori agevolabili con Superbonus per conto di un condominio deve essere pagato solo in caso di fruizione del beneficio fiscale da parte dei condomini? Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”
riferimenti normativi: art. 1123 c.c.; 1136 c.c.;
precedenti giurisprudenziali: Trib. Monza, Sentenza del 28/12/2024, n. 3106
1. La vicenda: la progettazione dei lavori effettuabili con beneficio del Superbonus
Un’associazione professionale, in persona degli associati e legali rappresentanti, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per conseguire una somma a titolo di corrispettivo dell’attività di “progettazione di interventi di efficientamento energetico dell’edificio richiesti dall’assemblea condominiale di data 14 aprile 2022 nell’ambito della l. 77/2020, art. 119 e art. 12 s-m-i /Superbonus 110%”. Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo, facendo presente che l’assemblea straordinaria del 14 aprile 2022 aveva deliberato di commissionare al detto studio la progettazione dei lavori di cappotto e centrale termica, dietro corrispettivo pari al 5-6 % del complessivo costo dei lavori, sul presupposto che la ristrutturazione fosse effettuabile con il beneficio fiscale del bonus 110%; l’opponente lamentava che controparte non aveva mai provveduto alla materiale consegna del progetto (oltretutto subordinandola al pagamento del corrispettivo) e si era limitata a esibirlo “informalmente” al precedente amministratore, nonché a trasmetterlo “in sede di validazione della parcella”, con la conseguenza che non era stata provata l’effettiva esecuzione della prestazione commissionata; inoltre notava che il corrispettivo del 5-6% era stato pattuito sul presupposto che il condominio potesse usufruire delle agevolazioni fiscali. L’opponente pretendeva perciò la revoca del decreto ingiuntivo. Lo studio professionale associato chiedeva la conferma del decreto e il pagamento dell’importo ingiunto, oltre ad ulteriori spese tecniche e amministrative. L’associazione professionale sosteneva che il pagamento del compenso non era stato condizionato alla fruizione del superbonus 110%. Inoltre osservava che gli elaborati tecnici erano stati predisposti e comunicati al condominio a partire da luglio 2022, ma non vi erano state risposte, poiché il condominio era impegnato nella ricerca di cessionari del credito fiscale. In ogni caso lo stesso studio osservava che il progetto era stato illustrato in assemblea e depositato presso l’Ordine degli Ingegneri. Infine sottolineava che il condominio si era impegnato a pagare il compenso pattuito indipendentemente dall’esecuzione dei lavori o dalla fruizione del Superbonus. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”
Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi
Il volume, aggiornato ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenziali, si pone come strumento di supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110%, fornendo una comprensione chiara dei principali aspetti giuridici, fiscali e delle problematiche associate a questo ambito. Il testo offre una panoramica completa delle controversie più comuni che possono sorgere nel contesto dei bonus edilizi, come la violazione delle norme di accesso, le dispute sulla qualità dei lavori eseguiti e le questioni relative alla documentazione richiesta, analizzando i diritti e le responsabilità delle numerose parti coinvolte: committenti e appaltatori, general contractor, architetti e ingegneri, asseveratori e “vistatori”, istituti di credito e amministratori di condominio.Fabiola PietrellaDottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.
Fabiola Pietrella | Maggioli Editore 2024
2. La questione
La corresponsione dell’onorario ad uno studio di progettazione per opere condominiali agevolabili con Superbonus è dovuta indipendentemente dall’effettiva fruizione del detto beneficio fiscale?
3. La soluzione
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello studio professionale al compenso. Secondo lo stesso giudice, l’esame dei documenti depositati in atti (verbali, messaggi di posta elettronica, ecc.), valutati congiuntamente e in modo coordinato, ha evidenziato in termini sufficientemente chiari e univoci sia il conferimento dell’incarico da parte del condominio allo studio professionale per l’attività di studio e progettazione dei lavori di cappotto e centrale termica (ossia interventi di efficientamento energetico menzionati nel ricorso monitorio), sia la pattuizione del relativo corrispettivo, fissato in una misura pari al 5-6% del costo complessivo dei lavori in questione. Il Tribunale ha osservato che nel verbale assembleare dell’assemblea del 14 aprile 2022 era stato previsto che, se i lavori non fossero stati eseguiti, “la spesa di progettazione” sarebbe stata “pagata in base ai millesimi di proprietà”. A parere del Tribunale, quindi, la corresponsione dell’onorario allo studio professionale non è stato subordinato all’effettiva fruizione del detto beneficio fiscale. Il condominio è stato condannato a pagare allo studio professionale il compenso, rideterminato dal decidente sulla base delle indicazioni del verbale assembleare e di una mail dell’associazione professionale.
Potrebbero interessarti anche:
4. Le riflessioni conclusive
Nella vicenda esaminata è emerso con chiarezza il conferimento dell’incarico da parte del condominio allo studio professionale per l’attività di progettazione dei lavori agevolabili con Superbonus e la pattuizione del relativo corrispettivo in misura pari al 5-6 % del complessivo costo dei lavori in questione. Inoltre è stato documentalmente provato l’effettivo espletamento, da parte dello studio professionale ingiungente, dell’attività progettuale commissionata dai condomini. Dall’esame della sentenza in commento sembra emergere che i lavori condominiali poi non sono stati eseguiti, con conseguente perdita del beneficio fiscale in questione da parte della collettività condominiale. Come ha recentemente precisato un giudice di merito, il condominio, anche se gli interventi edilizi per i quali era possibile fruire del Superbonus non vengono poi eseguiti (e il beneficio fiscale viene perso), deve corrispondere al professionista tecnico il compenso per l’attività di progettazione svolta. Anche in questo caso, il compenso del tecnico è stato discusso e approvato mediante una delibera assembleare, in cui, tuttavia, non si era fatto alcun riferimento a un legame tra il pagamento della somma dovuta e l’ottenimento del beneficio fiscale o l’esecuzione dei lavori (Trib. Monza 28 dicembre 2024 n. 3106).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link