L’imprenditore che, ricorrendone i presupposti, presenta istanza di accesso alla composizione negoziata per la nomina dell’esperto indipendente (art. 17 comma 1 del DLgs. 14/2019) può altresì chiedere, contestualmente, o con successiva istanza, l’applicazione delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 del DLgs. 14/2019.
Nell’ambito della composizione negoziata, la conferma delle misure protettive richiede che il giudice verifichi la sussistenza dei presupposti necessari per l’accesso, di cui all’art. 12 del DLgs. 14/2019.
Per quanto attiene, invece, alle misure cautelari è necessario che si proceda ad accertare che ricorra il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il primo può essere declinato nella presenza di una crisi, pre-crisi o insolvenza reversibile e nella ricorrenza di una concreta possibilità di risanamento (Trib. Ferrara 13 giugno 2024, Trib. Ravenna 17 marzo 2023, Trib. Bologna 8 novembre 2022 e Trib. Mantova 20 dicembre 2022); il secondo, invece, si concreta nella sussistenza del pericolo di compromissione del percorso di risanamento, per via del tempo necessario all’attuazione dei normali strumenti previsti dall’ordinamento (Trib. Ferrara 13 giugno 2024).
In verità , la verifica del fumus boni iuris andrebbe accertata anche con riferimento alla conferma delle misure protettive (Trib. Avellino 30 ottobre 2023) che, ulteriormente, richiede che le trattative siano state effettivamente avviate (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7 novembre 2024).
In tal senso, si pone in capo all’esperto uno specifico obbligo di relazionare, periodicamente, circa l’effettiva instaurazione delle trattative e il loro corso (Trib. Ferrara 13 giugno 2024). La corretta esecuzione di tale dovere, tuttavia, potrebbe rivelare qualche criticità , in ragione delle modifiche operate dal DLgs. 136/2024 all’art. 17 comma 5 del DLgs. 14/2019: è possibile che l’imprenditore conduca trattative in sua assenza, sebbene ne consegua un dovere di informazione sulla relativa conduzione e sullo stato in essere delle stesse (art. 17 comma 5 del DLgs. 14/2019).
Con riferimento alle misure cautelari, queste si sostanziano in provvedimenti cautelari specifici emessi dal giudice competente, aventi una duplice finalità (art. 2 comma 1 lett. q) del DLgs. 14/2019): tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore; assicurare, provvisoriamente, il buon esito delle trattative, degli effetti dello strumento adito e, non ultimo, dell’attuazione delle relative decisioni.
Ne consegue che tra le misure cautelari può essere ricompresa la sospensione del pagamento della singola rata della c.d. rottamazione-quater, evitando, in tal modo, che il debitore possa incorrere nella decadenza del beneficio.
In particolare, il beneficio può essere concesso quando la sospensione consente di liberare le risorse finanziarie necessarie per far fronte ad un diverso pagamento, essenziale per la realizzabilità del piano di risanamento. In tal senso si è espresso il Tribunale di Vasto con decreto del 6 dicembre 2024.
Nel caso di specie, la sospensione del pagamento delle rate afferenti alla rottamazione-quater si è ritenuta opportuna per poter disporre delle somme necessarie a far fronte al pagamento degli stipendi dei dipendenti. Pertanto, secondo il giudice, mentre una sospensione del pagamento delle rate non determinerebbe alcun danno concreto alle trattative, diversamente, l’interruzione del pagamento degli stipendi potrebbe generare, all’estremo, dimissioni di massa o comunque l’esperimento di azioni di recupero del credito non coperte dalle misure protettive.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 secondo periodo del DLgs. 14/2019, infatti, i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive.
La pronuncia si pone in contrapposizione al precedente orientamento espresso dal Tribunale di Lodi con ordinanza del 18 maggio 2023 secondo cui non può essere accordata la sospensione della rateizzazione in corso (con ulteriore riscadenziamento) del debito fiscale.
In particolare, la misura richiesta si trasformerebbe nell’ottenimento di una transazione fiscale, accedendo ad un pagamento parziale o anche solo dilazionato del debito nei confronti dei creditori istituzionali.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link