Va revocato l’ordine di demolizione per abuso edilizio in caso di prescrizione del reato (Cass. Pen. n. 8616/2025)

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Con la sentenza n. 8616/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di estinzione per prescrizione del reato di abuso edilizio, deve essere revocato l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, poiché la misura consegue esclusivamente a una sentenza di condanna.

La decisione ha annullato senza rinvio la condanna di M. e L. al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese processuali della parte civile (Comune di Reggio Calabria), confermando invece la loro responsabilità per l’occupazione abusiva di un immobile pubblico.

Il caso: abuso edilizio, occupazione abusiva e condanna alle spese della parte civile

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La vicenda giudiziaria riguarda M. e L., condannati dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 17 ottobre 2024 per abuso edilizio e occupazione abusiva.

In particolare, la Corte d’Appello aveva:

  • Dichiarato estinti per prescrizione i reati di abuso edilizio relativi all’ampliamento del fabbricato.

  • Assolto gli imputati per insussistenza del fatto relativamente all’imputazione di violazione delle norme paesaggistiche (art. 181 D.Lgs. 42/2004).

  • Confermato la condanna per la realizzazione abusiva di un patio su suolo pubblico e per l’occupazione di un locale ATERP, rideterminando le pene in 9 mesi di reclusione ed euro 200 di multa per M. e 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa per L.

  • Confermato il beneficio della sospensione condizionale della pena per la Lanzilli, subordinandolo alla demolizione del patio abusivo.

  • Condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Comune di Reggio Calabria).

I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  • La mancata revoca dell’ordine di demolizione dell’ampliamento del fabbricato, nonostante l’estinzione del reato per prescrizione.

  • L’illegittima condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile, che non aveva partecipato all’udienza d’appello, ma si era limitata a depositare conclusioni scritte.

  • L’insussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di occupazione abusiva, poiché gli imputati non erano consapevoli dell’illiceità della loro condotta.

  • L’errata motivazione della Corte d’Appello sulla responsabilità per la costruzione del patio abusivo.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che:

L’art. 31, comma 9, del DPR 380/2001 prevede che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo può essere disposto solo in caso di condanna per il reato di cui all’art. 44 dello stesso decreto.

Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve revocare l’ordine di demolizione (Cass. Sez. 3, n. 756/2011; Cass. Sez. 3, n. 50441/2015).

Nel caso in esame, poiché il reato di abuso edilizio relativo all’ampliamento del fabbricato era prescritto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto revocare l’ordine di demolizione.

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Anche l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi per violazione delle norme paesaggistiche (art. 181 D.Lgs. 42/2004) può essere disposto solo in caso di condanna.

Poiché la Corte d’Appello aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto, la misura non poteva essere mantenuta.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza su questo punto, revocando l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel giudizio d’appello possono essere poste a carico degli imputati solo se la parte civile partecipa effettivamente al giudizio.

Nel caso in esame, la parte civile (Comune di Reggio Calabria) non aveva partecipato all’udienza, ma aveva solo depositato conclusioni scritte.

Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 2, n. 22937/2023; Cass. Sez. 5, n. 1144/2024), in questi casi la condanna alle spese non può essere pronunciata.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza su questo punto, revocando la condanna alle spese processuali.

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La Cassazione ha respinto le censure relative alla mancanza di dolo nel reato di occupazione abusiva, ritenendo che gli imputati fossero pienamente consapevoli dell’illiceità della loro condotta.

Parimenti, ha confermato la responsabilità per la realizzazione del patio abusivo su suolo pubblico, ritenendo infondate le contestazioni sulla valutazione della prova da parte della Corte d’Appello.

La sentenza ha affermato in materia di abusi edilizi e spese processuali della parte civile:

  1. L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo deve essere revocato se il reato si è estinto per prescrizione.

  2. L’ordine di ripristino dello stato dei luoghi in materia paesaggistica può essere disposto solo in caso di condanna.

  3. La condanna alle spese processuali della parte civile non è legittima se quest’ultima non partecipa all’udienza e si limita a depositare conclusioni scritte.



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