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La comunicazione di opzione per la cessione della detrazione spettante o per lo sconto in fattura ex articolo 121, D.L. 34/2020, con riferimento alle spese sostenute nel corso del 2024 per l’esecuzione di interventi edilizi, deve essere trasmessa entro la data del prossimo 16 marzo 2025.
Si tratta del termine ultimo, in alcun modo derogabile, siccome il mancato invio entro la scadenza non può essere sanato nemmeno avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, specificatamente abolito per tale adempimento dall’articolo 2, comma 1, D.L. 39/2024.
Il Legislatore, con una serie di interventi, ha sempre più ridotto la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura a partire dal 17 febbraio 2023.
In particolare, il comma 1, dell’articolo 2, D.L. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni), ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), un divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (quindi, sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni). Tuttavia, i commi 2 e 3, dell’articolo 2, D.L. 11/2023, prevedono specifiche deroghe a tale divieto, che operano al verificarsi delle condizioni tassativamente previste.
Tra le eccezioni, vi è quella della lettera b), del comma 2, dell’articolo 2, D.L. 11/2023, secondo cui il divieto di cessione o sconto non opera se, in data antecedente al 17 febbraio 2023, “per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Successivamente, è intervenuto l’articolo 1, D.L. 39/2024, che ha recato modifiche all’ambito applicativo dei commi 2 e 3, dell’articolo 2, Decreto Cessioni. Nello specifico, l’articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024, prevede che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
La ratio di tale disposizione è quella di impedire che i soggetti che rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, Decreto Cessioni – avendo effettuato anteriormente al 17 febbraio 2023 gli adempimenti ivi previsti – conservino il diritto all’esercizio delle opzioni di cessione e sconto se non hanno pagato alcuna spesa al 30 marzo 2024, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Il tenore letterale della norma ha creato non pochi dubbi interpretativi, che l’Agenzia delle entrate ha cercato di dirimere soprattutto con la risposta a interpello n. 26/E/2024. Al riguardo, giova ricordare che nell’occasione l’Amministrazione finanziaria ha affermato che:
- l’applicabilità della deroga opera laddove, al 30 marzo 2024, ricorrano congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma stessa (quindi, fattura, sostenimento della spesa ed effettuazione di lavori);
- la locuzione “lavori già effettuati” si riferisca all’esecuzione di interventi edilizi escludendo, dunque, a titolo esemplificativo, le spese professionali, nonché quelle sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
- non consentono, inoltre, di accedere alla menzionata deroga neanche le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l’acquisto dei materiali o l’installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale;
- per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva il pagamento dei lavori da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino;
- in caso di sconto in fattura integrale (e, dunque, senza alcun pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura. Diversamente, nel caso di sconto parziale (con il pagamento dell’importo residuo), occorre fare riferimento alla data del pagamento dell’importo della fattura eccedente lo sconto, a nulla rilevando la data di emissione della fattura da parte del fornitore;
- la condizione “per lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori e sia stato documentato mediante fattura;
- nell’ipotesi, però, in cui più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS) o – se si tratta di interventi per i quali non sia richiesta la presentazione di un titolo abilitativo – nell’accordo vincolante, la condizione è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche a uno solo degli interventi ivi indicati;
- la condizione richiesta è soddisfatta anche quando le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell’ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l’appaltatore principale o eventuali subappaltatori). Ne consegue che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia, entro tale data, emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a “lavori già effettuati”.
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