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Le regole che ti stiamo illustrando si applicano a partire dalle richieste di rateizzazione di cartelle e avvisi esecutivi presentate dal 1° gennaio 2025. L’articolo 13 del D. Lgs. n. 110/2024, intervenendo sull’articolo 19 del Dpr . 602/1973, ha infatti introdotto significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi distinguendo tra importi superiori o inferiori a 120mila euro.
Debiti sotto i 120mila euro
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) concede automaticamente la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120mila euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 ;
- 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Rispetto alla previsione precedente, che fissava in 72 il numero massimo di rate concedibili su semplice richiesta, la nuova normativa introduce, dunque, un incremento graduale, con un massimo di rate pari a 84 per gli anni 2025 e 2026, destinato ad aumentare progressivamente per le richieste presentate nei successivi anni 2027, 2028 e 2029.
Sempre con riferimento alle istanze riferite a debiti fino a 120mila euro, nel caso in cui il contribuente scelga di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ADER, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 ;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 ;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Di conseguenza, se il debito da rateizzare è di importo esiguo, non si potrà arrivare al numero massimo di rate suddetto (ad esempio, un debito complessivo di 1.000 euro potrà essere rateizzato al massimo in 20 rate, non 84, altrimenti l’importo di ciascuna rata scenderebbe al di sotto del minimo di 50 euro).
Debiti sopra i 120mila euro
Nel caso di debiti superiori a 120mila euro, il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso, agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), verificati i requisiti prescritti, può concedere la dilazione del pagamento, fino ad un massimo di 120 rate mensili (dieci anni), indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Come chiedere la dilazione di pagamento
Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120mila euro possono essere presentate autonomamente dal contribuente attraverso il servizio «Rateizza adesso», che è disponibile nella sezione «Rateizza il debito» dell’area riservata del sito di Agenzia Entrate – Riscossione e sull’app Equiclick, utilizzando le consuete credenziali di accesso Spid, Cie e Cns.
Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta. In questo modo, si riceve in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano di dilazione con l’importo e la scadenza di ciascuna rata e i moduli di pagamento.
In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica (modello RS per tutti i soggetti) disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite Pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.
Per le richieste di rateizzazione fino a 120 rate mensili (ossia le richieste documentate), è invece possibile utilizzare il nuovo modello Rdf (per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) o il modello Rdg (per tutti i soggetti diversi dai precedenti), allegando la documentazione necessaria, e inviarlo sempre tramite Pec o presentarlo, previo appuntamento, agli sportelli competenti.
Come ottenere una proroga della dilazione
In caso di peggioramento della situazione rappresentata inizialmente, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto e a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, è disponibile per tutti i soggetti il modello Rdp.
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