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- In caso di cessazione della coppia di fatto con figli, nell’ipotesi di disaccordo, il Giudice provvede in merito al mantenimento, affidamento e collocamento dei figli.
- È possibile, in via preliminare, avvalersi della mediazione familiare per tentare la conciliazione e trovare un accordo.
- All’ex coniuge in stato di bisogno è comunque riconosciuto il diritto agli alimenti, anche in assenza di un matrimonio.
La separazione di una coppia non sposata comporta diverse conseguenze legali ed economiche, specialmente in relazione alla casa, al mantenimento dell’ex convivente e dei figli e all’affidamento della prole. La presenza dei figli rende particolarmente delicata la situazione.
Se fino a un po’ di tempo fa ci si poteva affidare unicamente alle interpretazioni della giurisprudenza in materia, a partire dal 2016 gli aspetti più rilevanti legati ad una convivenza stabile sono disciplinati dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cd Legge Cirinnà), che ha fornito un importante supporto, soprattutto nei casi di rottura della relazione.
La norma fornisce anche una precisa definizione di quella che si considera una convivenza di fatto, la quale viene definita come la convivenza stabile di due persone maggiorenni, unite da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
In questo articolo esamineremo tutti gli aspetti chiave per comprendere i diritti e i doveri delle parti coinvolte in caso di cessazione della relazione.
Diritto agli alimenti dell’ex convivente
Nell’ipotesi in cui la convivenza di fatto termini, l’articolo 1 comma 65 della Legge Cirinnà afferma che il Giudice possa riconoscere al convivente che si trovi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto a ricevere dall’altro gli alimenti.
Non esiste un vero e proprio assegno di mantenimento nei confronti dell’ex convivente, come avviene invece in caso di separazione tra coniugi. Questi alimenti vengono attribuiti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata in base all’articolo 433 comma 2 del codice civile.
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Rapporti patrimoniali coppia non sposata
Una convivenza stabile al di fuori del matrimonio oggi è una situazione sempre più diffusa. A fronte del cambiamento dei tempi e del diverso significato dato al matrimonio occorre fare i conti con questa nuova realtà sociale, anche quando l’amore finisce. Qualora la convivenza more uxorio venga meno bisogna distinguere due situazioni:
- il caso in cui è presente un contratto di convivenza (di cui all’articolo 1 comma 50 della Legge);
- l’ipotesi in cui tale contratto non sia stato stipulato.
Nel primo caso, gli aspetti principali relativi alla suddivisione del patrimonio sono disciplinati nelle clausole contrattuali; per ciò che non è indicato, si fa riferimento alle ordinarie norme in materia di comproprietà.
Quando il contratto non esiste, la situazione può essere più complicata. Si deve infatti fare riferimento ai principi applicati prima dell’entrata in vigore della legge sopra citata e avvalersi essenzialmente delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono evolute e succedute nel tempo. Quel che è certo è che, in entrambi i casi, ove non si trovi un accordo tra le parti, è necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. In tal caso, viene accertato se la casa è di comproprietà e stabilito chi continuerà a viverci o se sarà meglio vendere l’immobile.
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Assegnazione casa familiare genitori non sposati
In caso di separazione di una coppia non sposata, la casa familiare viene assegnata al genitore che ci vivrà insieme al figlio. Il Giudice tutela il minore facendo sì che possa continuare ad abitare presso la stessa casa che ha costituito la residenza di famiglia, al fine di non sradicarlo dal suo ambiente.
Nel caso in cui la casa non appartenga al genitore al quale è stata riconosciuta, dovrà essere restituita al verificarsi di due situazioni:
- qualora vengano meno le esigenze che hanno determinato il diritto di abitazione;
- la necessità urgente del proprietario di averne la restituzione.
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Tutele in caso di figli minori o non autosufficienti economicamente
Il vero nodo cruciale della cessazione della convivenza more uxorio è rappresentato dalla presenza dei figli. Le dinamiche cambiano radicalmente in quanto il problema non si limita alla mera ripartizione del patrimonio condiviso. Si parte dal presupposto che sono venute meno le differenze tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori e la prole, in ogni caso, è al centro dell’attenzione dei Giudici.
Si devono dunque prendere delle decisioni per quanto concerne:
- l’affidamento e il collocamento dei figli;
- il loro mantenimento;
- il diritto di visita del genitore non collocatario.
Anche in mancanza di un vincolo matrimoniale, la priorità della legge e di chi la applica è sempre il benessere della prole, che assume un ruolo centrale, sotto ogni profilo, affettivo, emotivo ed educativo.
Al fine di garantire ai figli un contesto più sereno possibile, pur in caso di rottura della relazione, la soluzione più equilibrata è quella di mantenere entrambi i genitori nell’ambito della vita dei propri figli al pari di quanto accade con quelli nati nel matrimonio.
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A chi vanno i figli quando i genitori non sono sposati?
In caso di separazione di genitori non sposati, si cercherà prima di tutto un accordo in merito al collocamento della prole e alle regole relative al suo mantenimento. In merito, le parti potrebbero anche non riuscire ad accordarsi e quindi sarebbe necessario fare ricorso al Tribunale.
Preliminarmente, si deve tentare la mediazione familiare per trovare una conciliazione e un punto di incontro sui vari aspetti trattati. Alla mediazione familiare (rimedio di carattere stragiudiziale), è bene rivolgersi anche qualora le parti, di comune accordo, siano in grado di trovare una soluzione. Essa ha lo scopo di conciliare la coppia o darvi supporto.
Non è comunque una procedura obbligatoria e, se ci si rende conto che non vi sono i presupposti per un riavvicinamento o un accordo di separazione, si procede direttamente in sede giudiziale.
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Intervento del Giudice
Si ricorre al Giudice in due casi:
- per conferma degli accordi presi;
- oppure, qualora vi sia un contrasto all’interno della coppia.
Nel primo caso, l’accordo assume efficacia esecutiva grazie all’intervento del Giudice e tale procedura è necessaria per tutelare i figli.
Solitamente il Giudice predilige l’affidamento condiviso e stabilisce il collocamento (ovvero la residenza presso la quale il figlio si dovrà stabilire) in base all’età dei figli, alle loro esigenze e alle capacità dei singoli genitori di garantire uno stile di vita adeguato, una continuità affettiva volta a salvaguardare la serenità dei figli.
Un affidamento esclusivo viene riservato ai casi più marginali in cui risulta palesemente opportuno nell’interesse del figlio.
Al genitore non collocatario è garantito un diritto/dovere di visita al figlio non più convivente, necessario per poter mantenere il legame affettivo.
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Accordo mantenimento figli genitori non sposati
Altro aspetto essenziale è quello relativo al mantenimento dei figli. In genere, il Giudice stabilisce che il genitore non collocatario provveda alle spese di carattere ordinario – come cibo, vestiario, attività scolastiche – mentre per quel che riguarda quelle straordinarie, come potrebbero essere spese mediche, viaggi studio o per attività sportive, definisce una ripartizione al 50% o secondo diversa percentuale ritenuta congrua.
Per approfondire le problematiche legate alla separazione di una coppia non sposata, soprattutto in presenza di figli, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato esperto in diritto di famiglia per una richiesta di preventivo gratuita o una consulenza legale online.
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