Effettua la tua ricerca
More results...
agenzia
Norme sono già state abrogate dalla legge sulle aree idonee
CAGLIARI, 11 MAR – Era illegittimo l’articolo 3
della legge della Sardegna del luglio 2024 con la quale è stato
introdotto il divieto di realizzare impianti da fonti
energetiche rinnovabili per 18 mesi, nelle more
dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle
aree idonee. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nonostante
la norma sia stata già abrogata dal provvedimento sulle aree
idonee.
Secondo la Consulta “non assume rilievo nell’attuale giudizio
la sopravvenuta abrogazione della legge, poiché le disposizioni
impugnate hanno ricevuto medio tempore applicazione (come si
ricava dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 16 dicembre
2024, n. 04777/2024, in cui si dà conto che l’assessorato
regionale competente ‘ha comunicato la sospensione del
procedimento ai sensi dell’art. 3 della l.r. Sardegna 3 luglio
2024 n. 5’), condizione che esclude la dichiarazione della
cessazione della materia del contendere”.
Nella sentenza depositata oggi in cancelleria, i giudici
evidenziano che la legge impugnata dal Consiglio dei ministri
“vìola i principi introdotti dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del
2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione
di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie
agevolate per l’installazione di Fer nelle aree individuate
temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8)”.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link