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IMPORTANTE PROROGARE IL TERMINE PER IL POLIZZE ANTICATASTROFE; per ora Resta il termine del 31 marzo
credito di imposta nelle zone logistiche semplificate
Nel decreto mille proroghe un passaggio importante è quello previsto per il credito d’imposta nelle Zone Logistiche semplificate
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate (art. 3, commi da 14-octies a 14-decies)
Viene estesa l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 80 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Al fine di accedere al credito d’imposta, gli operatori dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre. Inoltre, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, dovranno comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili complessivamente sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, saranno approvati i modelli per le citate comunicazioni, nonché le modalità di trasmissione telematica.
Infine, ai fini del rispetto del limite di spesa di 80 milioni per il 2025, qualora l’ammontare delle richieste dovesse superare tale limite massimo, con provvedimento del direttore dell’Agenzia, da adottarsi entro il 12 dicembre p.v., sarà stabilita la percentuale di riduzione da applicare al credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario.
Nessuna proroga per il concordato biennale, mentre viene riaperto l’accesso alla rottamazione quater per chi, non avendo pagato o avendo pagato in ritardo una rata, è decaduto dal beneficio. È quanto contenuto nell’emendamento approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato al decreto Milleproroghe, approvato il 13 febbraio scorso dal Senato (la questione di fiducia posta dal governo sul ddl di conversione in legge è stata approvata con 97 voti favorevoli e 57 voti contrari. Il provvedimento, che scade il prossimo 25 febbraio, passa alla Camera dei deputati in seconda lettura).
Da segnalare anche il mancato accoglimento della richiesta di un ulteriore slittamento dell’obbligo per le aziende di assicurarsi contro i rischi catastrofali e le calamità naturali. Per mettersi in regola con l’obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali le aziende hanno quindi tempo fino al 31 marzo 2025.
Le imprese chiedono un intervento del Governo
“Quasi quattro milioni di imprese – micro, piccole, medie e grandi – avrebbero a disposizione poco più di un mese per sottoscrivere polizze di particolare complessità, per le quali si è, peraltro, ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta del previsto decreto attuativo. Si tratta con tutta evidenza di una tempistica impraticabile”. Così Confcommercio, Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confesercenti e Confcooperative che chiedono al Governo di “intervenire in sede di maxi-emendamento prevedendo una proroga adeguata, anche in considerazione dell’emendamento di proroga al 31 dicembre 2025 intanto approvato in Commissione per i soli settori della pesca e dell’acquacoltura”.
Ma vediamo in sintesi alcune delle più importanti novità introdotte dal decreto.
– NUOVE POLIZE CATASTROFALI DA ADEGUARE ENTRO IL 31 MARZO 2025
In data 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm con le «modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali», copertura resa obbligatoria per gli immobili delle imprese dalla legge 213/2023. Dunque, in questi ultimi giorni si è completato il quadro normativo necessario a rendere operativo l’obbligo: martedì 25 febbraio era stato convertito in legge il decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), che ha fissato definitivamente la data di entrata in vigore al 31 marzo prossimo. Entro questa data le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale o in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia) dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Regime iniziale
Per consentire al mercato assicurativo di farsi trovare pronto e alle imprese di adempiere all’obbligo, il decreto ministeriale attuativo (Dm 30 gennaio 2025, n. 18, di Mef e Mimit) ha previsto (articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (erano 90, nella versione precedente), il termine entro cui le compagnie adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione (i testi di polizza, dice il Dm). Per il resto, la versione definitiva del Dm è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella sottoposto al parere del Consiglio di Stato (parere 01424/2024).
Formalmente il Dm entra in vigore il 14 marzo, ma già da ora le imprese hanno tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme. Cosa che richiederà, specie per le più grandi, un’accurata trattativa. Ciò presuppone che le offerte a norma siano già oggi sul mercato. E in effetti la maggior parte delle compagnie assicurative si è già sostanzialmente adeguata alle prescrizioni regolamentari.
Polizze precedenti
Discorso diverso per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo. Per esse l’articolo 11, comma 2 del Dm– rimasto invariato – prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse». Ciò significa che alla prima scadenza annuale (o più in generale del periodo di copertura assicurativa anche superiore all’anno) un contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. E, se la polizza non rispetta lo schema di legge, occorrerà sostituire la polizza o stipulare appendici integrative (in relazione alle quali potrebbe non essere agevole comporre un programma di copertura integrato adeguato, mentre il cliente dovrebbe comunque poter confermare che il mantenimento di coperture diverse e ulteriori rispetto alle garanzie obbligatorie integrate risponda ancora alle sue esigenze di garanzia). L’ambito relativamente ristretto di copertura obbligatoria consente e rende opportune soluzioni facoltative idonee a fornire uno spettro di garanzia più ampio (si pensi agli eventi non coperti o alla protezione dal rischio di business interruption).
L’adeguamento delle polizze in corso potrà avvenire anche prima del rinnovo, al «primo quietanzamento utile», espressione che pare riferita a ogni quietanza che, rilasciata anche incorso di frazionamenti infraannuali del premio, ne attesti il pagamento, evitando la sospensione di garanzia ex articolo 1901 del Codice civile.
Beni da assicurare
L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», inducendo a ritenere che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato). Ma se il titolo dell’impiego (per esempio, locazione) presuppone che il rischio di perimento del bene sia incarico al proprietario, l’impresa locataria del bene finirebbe per stipulare una copertura (e pagare un premio) nell’interesse del proprietario. Si realizzerebbe così lo schema dell’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 del Codice civile), anche se nulla vieta che il bene sia già assicurato dal proprietario prima di porlo nella disponibilità dell’impresa. Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3dell’articolo 2424 del Codice civile. Sembra di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Infatti, rispetto ad una delle prime versioni del Dm circolata informalmente, nella definizione di «impianti e macchinari», scompare quella specificazione per cui sarebbero dovuti ricadere nel perimetro dell’obbligo anche i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali (posto che, secondo i principi contabili Oic gli automezzi dovrebbero rientrare nella voce B.II, n. 4 «Altri beni»).
– RIAPRE LA ROTTAMAZIONE QUATER. Chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle ma è decaduto dal beneficio per non aver pagato – o averlo fatto in ritardo – una rata, potrà essere riammesso inviando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Salta invece la proroga del concordato preventivo biennale previsto da un emendamento dei relatori poi ritirato.
– NESSUN NUOVO RINVIO POLIZZE CATASTROFALI. Salta l’ulteriore rinvio dell’obbligo per le aziende assicurarsi contro le catastrofi naturali. Il decreto sposta il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, ma diversi emendamenti bipartisan chiedevano un ulteriore rinvio a giugno o a dicembre. Richieste poi ritirate o respinte: ora alle aziende resta un mese e mezzo per mettersi in regola.
– SLITTA LA CONSULTA DEI TIFOSI. Slitta di due anni la costituzione della consulta dei tifosi nei cda delle società sportive. Il decreto sposta il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, ma con l’ok ad un emendamento di FI il rinvio è ulteriormente spostato a fine 2027. La richiesta iniziale era di arrivare a fine 2028, ma si è trovata una mediazione dopo le fibrillazioni nella maggioranza.
– BAGNINI, STOP REQUISITO 18 ANNI. Per la stagione balneare 2025 viene sospeso (fino al 30 settembre) il requisito della maggiore età per svolgere l’attività di assistente bagnante. Viene anche estesa (sempre fino a fine settembre) la validità dei brevetti con termine di scadenza compreso tra il primo ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.
– NORME ANTINCENDIO SCUOLE. Gli edifici scolastici avranno più tempo per adeguarsi alla normativa antincendio. Il termine viene prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027.
– PREVENZIONE TUMORE AL SENO. Un milione di euro in due anni (200mila per il 2025 e 800mila per il 2026) per la prevenzione per il tumore al seno, attraverso screening gratuiti.
– PA, ASSUNZIONI SENZA MOBILITA’. Viene prorogata di un altro anno, per tutto il 2025, la possibilità per la Pubblica amministrazione di bandire concorsi, e quindi di assumere, senza l’obbligo preliminare di avviare la mobilità volontaria. Sempre nella Pa, inoltre, la durata degli incarichi dirigenziali e direttivi gratuiti per lavoratori in quiescenza potrà essere al massimo di 2 anni, anziché di uno.
– PROROGA SUGAR TAX IN UN ALTRO PROVVEDIMENTO. La proroga della sugar tax, la tassa sulle bevande edulcorate che scatterà il primo luglio prossimo, non entra nel Milleproroghe, ma il governo promette che il tema verrà affrontato con un altro provvedimento nei prossimi mesi.
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