In attuazione dell’art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019, il DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 (pubblicato in Gazzetta il 13 marzo) ha definito i requisiti e la misura delle agevolazioni tariffarie a favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, in presenza di condizioni economico-sociali disagiate (c.d. “bonus sociale per i rifiuti”).

Il bonus spetta con riguardo a una sola fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, se risulta nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare con ISEE non superiore al limite di 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (tali valori verranno aggiornati con cadenza triennale dall’ARERA).

Conto e carta

difficile da pignorare

 

L’agevolazione: consiste in una riduzione del 25% della TARI o dell’alternativa tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani (oppure del 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, se il gestore del servizio rifiuti non si accredita al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche – SGAte – e, conseguentemente, non è possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente); dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità, se rispettano i requisiti richiesti.

Sulla base delle indicazioni del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, l’ARERA stabilirà, con propri provvedimenti, le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie.