ECCO LE REGOLE PER LA POLIZZA ANTICALAMITÀ OBBLIGATORIA DAL 31 MARZO


Scatta fra meno di due settimane l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel Paese, di stipulare polizze assicurative per la copertura di danni derivanti da eventi calamitosi come alluvioni, inondazioni, esondazioni, sisma e frane. Il termine, inizialmente fissato al31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025 dal decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 2022.

È quanto spiega il Centro studi di Unimpresa, in un documento in cui illustra i dettagli del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, che regola l’attuazione degli schemi assicurativi obbligatori per i rischi catastrofali, in attuazione della Legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

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Il regolamento stabilisce che il premio assicurativo sarà determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto dell’ubicazione territoriale, della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità e di modelli predittivi aggiornati.

Il premio sarà oggetto di aggiornamenti periodici e le imprese assicuratrici dovranno fissare limiti di tolleranza al rischio, aggiornati annualmente, considerando anche il ricorso a meccanismi di cessione del rischio, inclusa la collaborazione con Sace.

Le imprese che supereranno i limiti di tolleranza dovranno interrompere la sottoscrizione di nuove polizze, informando l’Ivass e pubblicando l’informazione sui propri siti. Il regolamento stabilisce che la mancata stipula della polizza obbligatoria possa influenzare negativamente l’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche future, ma senza effetti retroattivi.

Secondo i calcoli del Centro studi di Unimpresa la novità avrà un impatto economico significativo sulle piccole e medie imprese (pmi). I costi annuali delle polizze, proporzionali al rischio della zona in cui si trovano le sedi aziendali, potranno raggiungere fino a 12.000 euro per le imprese situate in aree ad alto rischio, come zone sismiche o soggette a frequenti alluvioni.

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Una pmi con 500 metri quadrati di sede e 15 dipendenti dovrà affrontare costi variabili in base al livello di rischio: tra 1.500 e 3.000 euro in aree a basso rischio, da 3.000 a 6.000 euro in zone a medio rischio, e tra 6.000 e 12.000 euro per le imprese in zone ad alto rischio. Per le grandi imprese con più stabilimenti, la spesa annua potrebbe superare i 30.000 euro. Le polizze devono prevedere franchigie non superiori al 15% del danno e premi proporzionali al rischio.

Le pmi rischiano, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, di non poter accedere a contributi e agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi. Se da un lato i costi fissi rappresentano un onere significativo, dall’altro l’assicurazione mira a ridurre il rischio di fallimento post-evento e a garantire una ripresa più rapida delle attività produttive.

LA GUIDA DI UNIMPRESA SULLE POLIZZE ANTICALAMITÀ

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 del decreto n. 18, emanato il 30 gennaio 2025 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), prende ufficialmente forma il regolamento operativo sugli schemi assicurativi obbligatori relativi ai rischi catastrofali, previsto dall’art. 1, comma 105 della Legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213). Questo importante passo arriva dopo la proroga del termine originariamente fissato al 31 dicembre 2024, spostato al 31 marzo 2025 dal decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 2022.

Il regolamento specifica, in maniera puntuale, l’obbligo assicurativo a carico delle imprese con sede legale in Italia o delle aziende straniere aventi una stabile organizzazione sul territorio nazionale, iscritte regolarmente al registro delle imprese. Rimangono escluse unicamente le imprese agricole. Le polizze devono coprire esclusivamente i danni direttamente derivanti da eventi calamitosi a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, qualificati come “immobilizzazioni”.

Gli eventi calamitosi chiaramente identificati dal regolamento includono alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sisma e frane. Per garantire che la copertura assicurativa sia efficace, il premio assicurativo viene determinato in modo proporzionale al rischio, considerando molteplici fattori tecnici e scientifici, quali l’ubicazione del rischio sul territorio, la vulnerabilità dei beni assicurati, le serie storiche degli eventi disponibili, le mappe territoriali di rischio e i modelli predittivi aggiornati. Il premio stesso sarà oggetto di adeguamenti periodici, e le imprese assicuratrici sono chiamate a definire limiti precisi di tolleranza al rischio.

Tali limiti verranno aggiornati almeno annualmente, tenendo conto dell’intero portafoglio dei rischi acquisiti e del ricorso ad eventuali meccanismi di cessione del rischio, inclusa la collaborazione con Sace. Le imprese assicuratrici che supereranno il limite fissato dovranno interrompere immediatamente l’assunzione di ulteriori rischi sul territorio nazionale, comunicandolo tempestivamente sia all’Ivass sia pubblicamente sui propri siti internet.

Per quanto riguarda la quota di danno a carico delle imprese assicurate, la norma distingue tra due fasce: fino a 30 milioni di euro di somma assicurata è previsto, su accordo tra le parti, uno scoperto massimo del 15%; mentre per le somme superiori, destinate soprattutto alle grandi imprese, la percentuale di danno indennizzabile rimane soggetta alla libera negoziazione. Viene garantita massima trasparenza nelle offerte assicurative attraverso l’obbligo per le compagnie assicuratrici di pubblicare sui propri siti internet e presso tutti i punti vendita sul territorio nazionale i documenti informativi e le condizioni contrattuali aggiornate. In aggiunta, le imprese assicurative, anche consortili, possono aderire allo schema di convenzione contenuto nell’Allegato A del regolamento tramite un apposito atto da formalizzare nei tempi e modi stabiliti.

Per assicurare continuità ed efficacia della tutela assicurativa, è previsto l’adeguamento obbligatorio dei testi di polizza esistenti entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso (27 febbraio 2025), con decorrenza al primo rinnovo o al pagamento utile del premio successivo. In caso di eventi calamitosi che dovessero verificarsi prima del 31 marzo 2025, le compagnie assicuratrici dovranno verificare entro trenta giorni la congruità delle proprie proposte tariffarie, per proseguire regolarmente nella sottoscrizione di nuove coperture assicurative.

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Il regolamento chiarisce che la mancata sottoscrizione della polizza obbligatoria potrà influenzare negativamente le imprese nella futura assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle eventualmente concesse in risposta agli eventi catastrofali stessi. Tuttavia, questa norma non avrà effetti retroattivi su benefici già concessi prima dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, in linea con i principi generali di irretroattività sanciti dalla legge.

Il quadro normativo relativo agli incentivi potrebbe ulteriormente arricchirsi, dato che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato, il 21 ottobre 2024, uno schema di decreto legislativo per la redazione del nuovo Codice degli incentivi previsto dalla legge 27 ottobre 2023, n. 160, che attualmente è ancora all’esame delle Commissioni parlamentari per il necessario parere.

Ufficio Stampa Unimpresa
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