La detrazione per i figli a carico in relazione al 2024


In riferimento al periodo d’imposta 2024, sono considerati a carico i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

In particolare, la detrazione spetta a condizione che i figli, di età pari o superiore a 21 anni, possiedano un reddito complessivo 2024, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

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Tale limite di reddito, per i figli di età non superiore a 24 anni, ma pur sempre pari o superiore a 21 anni, è elevato a 4.000 euro.

Ne discende che, in seguito all’introduzione dell’assegno unico e universale, i limiti sono così applicati:

  • dall’età di 21 anni, ma non superiore a 24 anni, il limite di reddito da verificare è pari a 4.000 euro;
  • dai 24 anni, il limite di reddito da verificare è pari a 2.840,51 euro.

La detrazione spettante è pari a 950 euro per ciascun figlio; tale detrazione, poi, varia a seconda del reddito del contribuente.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir, la detrazione “è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.

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Vale a dire che, per i figli considerati a carico, la detrazione non può essere ripartita liberamente tra i genitori; infatti, se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati:

  • in generale, deve essere ripartita nella misura del 50% nei confronti di ciascun genitore;
  • in alternativa, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Nell’ipotesi, invece, di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario dei figli.

Inoltre, nell’ipotesi di affidamento congiunto, la detrazione spetta nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.

Anche in questa ipotesi, così come in quella relativa ai genitori non legalmente ed effettivamente separati, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

Si evidenzia che, in riferimento al presente periodo di imposta (2025), non sarà più prevista la detrazione riferita ai figli con età non inferiore a 30 anni, in assenza di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992.

Infatti, l’articolo unico, comma 11, lettera a), Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), ha modificato l’articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir, indicando espressamente che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la detrazione spetta “per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 4”.



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