Moda, il bonus ricerca usato male va restituito. Rata unica entro il 3/6


Riaperti i termini per il riversamento all’erario senza sanzioni del credito d’imposta ricerca e sviluppo non validamente utilizzato. Entro il 3 giugno 2025 le imprese della moda e del tessile che aderiscono all’agevolazione potranno effettuare il versamento in un’unica rata ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il predetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. È quanto ha disposto l’art. 19 del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025 «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025.

La misura, annunciata lo scorso 24 gennaio dal ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del Tavolo permanente della moda, proroga i termini per la regolarizzazione nei confronti dell’erario che erano stati fissati al 31 ottobre 2024 dal decreto legge n. 146/2021. Viene così rafforzato l’intervento già previsto in legge di bilancio 2025 attraverso una soluzione sostenibile finalizzata ad attenuare gli effetti che continuano a gravare sulle imprese del settore.

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Il riversamento e gli interessi

Il termine del 31 ottobre 2024 di cui al comma 9 dell’art. 5 del decreto legge n. 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, n. 215, è stato riaperto sino al 3 giugno 2025 senza l’applicazione di sanzioni. Per coloro che aderiscono il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all’art. 5, comma 11, del suddetto decreto, calcolati al tasso legale. Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento è divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

La rinuncia al contenzioso

Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 (in commissione tributaria), la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.

Il tavolo della moda

Come annunciato dal ministro Urso lo scorso 24 gennaio durante il Tavolo permanente della Moda, le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori tessile e conciario potranno richiedere contributi e finanziamenti agevolati fino all’80% per l’innovazione dei processi di produzione, a valere su uno stanziamento di 30,5 milioni di euro (decreto interministeriale 10 dicembre 2024 del ministero delle imprese e del made in Italy, del ninistero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). Sarà un provvedimento ministeriale ad individuare i termini per la presentazione delle domande la cui istruttoria è affidata a Invitalia.

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