le novità sulla delega per la riforma organica e sul sistema sanzionatorio del TUF


Modifica alla delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali

La L. 28/2025 dispone diverse modifiche all’articolo 19 della legge n. 21 del 2024, contenente la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali dettate dal TUF.

Oltre a prorogare il termine di esercizio della delega da dodici a ventiquattro mesi, l’articolo 1 ne estende anche l’ambito di intervento alla modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché alla modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla medesima legge delega e con le disposizioni adottate in attuazione della stessa, modificando e integrando altresì i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 2 dell’articolo 19 della predetta legge delega.

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I criteri direttivi aggiornati dispongono ora:

– l’implementazione di misure volte ad assicurare l’effettivo conseguimento della trasparenza del mercato (punto 2);

– la partecipazione assembleare – tra gli altri aspetti da semplificare e razionalizzare nella disciplina degli emittenti – in luogo del relativo sistema sanzionatorio previsto dal testo vigente (punto 3);

– la facilitazione del finanziamento dell’impresa in tutte le sue fasi di crescita (punto 4);

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– l’ampliamento del novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio nella revisione delle regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione (punto 5);

– il riordino, coordinamento e aggiornamento della disciplina in materia dei servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti (punto 6);

– la previsione del profilo della tutela giurisdizionale nella revisione del regime di responsabilità (punto 7);

– il coordinamento delle disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al TUF, al fine di assicurare il rispetto della disciplina antiriciclaggio (punto 8);

– la complessiva razionalizzazione e al coordinamento delle disposizioni che, seppur non contenute nel TUF, nel TUB, nel codice delle assicurazioni private e nel decreto legislativo n. 252 del 2005, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, sono applicabili agli ambiti da questi già disciplinati, nonché l’eliminazione o razionalizzazione degli obblighi o divieti non previsti dall’ordinamento dell’Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela (punto 9);

– la razionalizzazione, attraverso l’introduzione di un ulteriore criterio di delega, della disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall’articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché l’introduzione, mediante un nuovo criterio di delega, delle opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal TUF e dal TUB, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure (punto 10);

– l’estensione da diciotto a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti del termine per emanare, ove necessario, decreti correttivi ed integrativi dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al comma 2 (punto 11).

Riordino del sistema sanzionatorio del TUF

La L. 28/2025 inserisce, poi, il nuovo articolo 19-bis, che conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi – per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal TUF sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (ancora articolo 1, comma 1):

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a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l’ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

b) individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative;

c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei princìpi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;

e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all’emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;

f) revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all’accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l’adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell’illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;

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h) revisione della disciplina relativa all’irregolare acquisto di azioni di cui all’articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il parere delle Commissioni parlamentari

Gli schemi dei decreti legislativi da adottare nell’ambito della delega devono essere trasmessi dal Governo alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali devono esprimere il parere entro i successivi sessanta giorni.

Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Infine, si prevede altresì un termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti per l’emanazione da parte del Governo, ove necessario, di uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei citati principi e criteri direttivi.

Estensione degli obblighi antiriciclaggio

La L. 28/2025 inserisce, poi, una nuova disposizione all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, estendendo, nel nuovo comma 2-ter, il novero dei soggetti sottoposti agli obblighi concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con la ricomprensione fra questi di SICAV e SICAF in gestione esterna, anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai soggetti da queste finanziati.

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Bonifici istantanei in euro

L’articolo 2 della L. 28/2025 introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

L’adeguamento interviene sull’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

In particolare, viene aggiornato il novero degli organismi riconducibili alla definizione di “ente”, inteso come un soggetto che partecipa ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell’ambito del sistema stesso, categoria nella quale vengono ora ricompresi le banche, le SIM, le imprese d’investimento dell’Unione europea, le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica, le imprese la cui sede legale sia situata al di fuori dell’Unione europea e che eserciti attività analoghe a quelle delle banche e delle SIM, qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell’Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell’Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico e, infine, gli istituti di pagamento come definiti all’articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario.

Viene altresì aggiornata la definizione di “partecipante”, prevedendosi che lo stesso possa fungere, secondo le regole del sistema, da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti (comma 1).

Nuovi i requisiti per gli istituti di pagamento

Viene poi modificato anche il decreto legislativo n. 11 del 2010, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi dipagamento nel mercato interno, che viene fatto oggetto di adeguamento a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886.

In particolare, oltre all’aggiornamento dell’applicabilità delle norme che regolano l’accesso ai sistemi di pagamento, vengono elencati i requisiti di cui devono disporre gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al fine di partecipare ai sistemi di pagamento designati.

D‘ora in avanti gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica dovranno predisporre:

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a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;

b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica nonché una descrizione delle modalità per l’uso dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica;

c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.

La descrizione delle misure adottate, dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno e il piano di liquidazione devono poi soddisfare i requisiti enunciati ai successivi commi 2, 3 e 4 del nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Pagamenti transfrontalieri

Vengono poi aggiornate diverse disposizioni del decreto legislativo n. 135 del 2015, emanato in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione, con particolare riguardo all’integrazione del sistema sanzionatorio ivi previsto.

Nel dettaglio, è prevista l’estensione dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo irrogabile da parte della Banca d’Italia nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, alle fattispecie di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni inerenti allo screening degli USP (persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario) da parte dei PSP (prestatore di servizi di pagamento) che offrono bonifici istantanei, inteso a verificare se un USP sia una persona o un’entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate.

Sempre con riferimento agli interventi in materia sanzionatoria, è prevista l’irrogazione da parte della Banca d’Italia di una sanzione amministrativa pecuniaria, aggiuntiva rispetto a quella appena menzionata, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento, qualora essi, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, abbiano agevolato, facilitato o comunque reso possibili tali violazioni (comma 3).

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Organismi di vigilanza

L’articolo 3 della L. 28/2025 apporta modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

L’articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 stabilisce che l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF) è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati.

L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Lo statuto e il regolamento interno dell’Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, sentita la Consob.

Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. L’Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.

La modifica dispone anzitutto che l’attività dell’OCF diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell’albo, anche nei rapporti con i terzi, sia disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l’applicazione all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

Si amplia poi l’ambito soggettivo di operatività dei poteri informativi ed ispettivi dell’OCF già disciplinati dalla normativa vigente (articolo, 31, comma 7, del decreto legislativo n. 58 del 1998). In particolare, viene esplicitato che tali poteri possono essere esercitati non solo nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria, ma anche alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all’albo.

Si ricordi che l’articolo 31, comma 7 del decreto legislativo n. 58 del 1998 disciplina l’attività ispettiva dell’Organismo. L’OFC nell’ambito dell’attività ispettiva può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini.

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Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell’esercizio dell’attività ispettiva, l’Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Con riferimento dello scambio di informazioni tra la Consob e l’OCF si prevede che la trasmissione di informazioni all’Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d’ufficio da parte delle predette autorità.

Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite.

Disapplicazione di norme

L’articolo 4 della L. 28/2025 prevede la disapplicazione di alcune norme vigenti in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari di cui agli articoli 21 (criteri generali per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento), 23 (norme in materia di contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento) e 24-bis (consulenza in materia di investimenti) del decreto legislativo n. 58 del 1998 alle seguenti fattispecie:

– prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, del TUB (banche popolari), quando la sottoscrizione o l’acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l’importo di 4.000 euro.

– offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 33, comma 1, del TUB (banche di credito cooperativo) quando la sottoscrizione o l’acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l’importo di 4.000 euro.

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