Per contratti stipulati dal 2025 potrebbe non sussistere l’obbligo di certificazione SOA


A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, le imprese a cui vengono affidati, in appalto o in subappalto, i lavori per importi superiori a 516.000 euro, in relazione agli interventi di cui agli artt. 119 o 121 comma 2 del DL 34/2020 (ossia, in buona sostanza, interventi di generica manutenzione, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e relative batterie di accumulo, di installazione di colonnine di ricarica e di eliminazione di barriere architettoniche), devono obbligatoriamente possedere l’occorrente “qualificazione SOA” al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.

La norma istitutiva di detto obbligo, l’art. 10-bis del DL 21/2022, è stata anche oggetto di una norma di interpretazione autentica a cura dell’art. 2-ter comma 1 lett. d) del DL 11/2023, ai sensi della quale:
– la soglia di 516.000 euro va calcolata avendo riguardo non già al “cantiere nel suo complesso”, bensì a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;
– l’obbligo, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applica con riguardo ai “bonus acquisti” spettanti agli acquirenti di unità immobiliari (c.d. “bonus casa acquisti” di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR e “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013), fruibili anch’essi mediante le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in alternativa allo scomputo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

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In occasione della circ. 20 aprile 2023 n. 10 (§ 3), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, “in considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le «condizioni SOA» riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio”.

Se si conviene con la linea interpretativa enunciata dall’Agenzia nella richiamata circ. n. 10/2023 (§ 3), l’inevitabile conseguenza applicativa sembrerebbe essere che, per interventi agevolati ai sensi di bonus diversi dal superbonus richiamati dal comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 (quali, in particolare il bonus casa di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013 e il bonus eliminazione barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), continui a essere subordinata al soddisfacimento della “condizione SOA” di cui all’art. 10-bis del DL 21/2022 anche la detraibilità delle spese sostenute nel 2025 e nei prossimi anni, quando i lavori affidati in appalto o in subappalto superano la soglia di 516.000 euro.

In verità, questa conseguenza applicativa appare del tutto estranea alla ratio stessa dell’art. 10-bis del DL 21/2022, il quale è intervenuto con la precipua finalità di introdurre una condizione, mai precedentemente richiesta con riguardo alle “normali detrazioni edilizie”, per i soli “incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121” del decreto Rilancio, ossia:
– la detrazione fiscale “superbonus”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
– i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 esercitate sulle spese detraibili ai sensi delle discipline agevolative richiamate dal comma 2 del medesimo art. 121.

In un contesto normativo in cui, per i bonus diversi da quello direttamente a autonomamente richiamato dall’art. 10-bis del DL 21/2022 (ossia il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020), la disciplina di cui all’art. 121 del DL 34/2020 cessa di trovare applicazione con il 2024, l’ultrattività della “condizione SOA”, per fruire delle “normali detrazioni” sulle spese sostenute dai beneficiari nel 2025 o nelle seguenti annualità, appare ben lungi dal poter essere ricondotta alla volontà del legislatore.
Peraltro, anche sul piano squisitamente letterale, nonostante la circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2023 (§ 3) affermi di fare leva proprio su quello, non si rinvengono in verità elementi che rendano “ineluttabile” quella lettura della norma.

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Auspicabile una conferma ufficiale

Pertanto, fermo restando che è certamente preferibile, allo stato attuale della prassi ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, affidare lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese con la occorrente “certificazione SOA”, sarebbe auspicabile sul punto una conferma ufficiale dell’Agenzia che la propria tesi interpretativa del 2023, con riguardo ai bonus diversi dal superbonus, doveva comunque intendersi riferita alle sole spese detraibili sostenute in anni per i quali poteva trovare potenziale applicazione l’art. 121 del DL 34/2020 (e quindi, a legislazione vigente, mai dal 2025 in poi).



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