L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i modelli e le istruzioni per la domanda di accesso al credito d’imposta ZLS. La comunicazione si può inviare dal 22 maggio
Arrivano i modelli di dichiarazione e le apposite istruzioni per l’accesso al credito d’imposta ZLS.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato i documenti con il provvedimento pubblicato il 27 marzo.
L’agevolazione è stata estesa all’anno in corso per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto Milleproroghe 2025.
Le imprese possono beneficiare del credito anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. La comunicazione si può inviare a partire dal 22 maggio.
Credito d’imposta ZLS: approvato il modello da inviare
Il testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2025 ha previsto anche la proroga al 2025 per le agevolazioni relative agli investimenti nelle ZLS, le Zone Logistiche Semplificate.
Si tratta in particolare delle le aree portuali delle regioni più sviluppate e in transizione che non sono non comprese nella ZES unica.
L’agevolazione, introdotta dal decreto Coesione, riconosce un credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali da destinare alle unità produttive che operano in tali zone.
Nello specifico, il Milleproroghe ha stanziato ulteriori 80 milioni di euro a sostegno degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.
Per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili, gli interessati dovranno utilizzare gli appositi modelli messi a disposizione, assieme alle istruzioni, dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 153474 del 27 marzo.
Tramite la comunicazione possono essere indicati anche:
- gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
- gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
Le imprese interessate, dunque, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- dal 22 maggio al 23 giugno 2025: l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- dal 20 novembre al 2 dicembre 2025: l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel periodo agevolato.
I modelli, comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e comunicazione integrativa, sono disponibili con le relative istruzioni per la compilazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e nei box sottostanti.
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 27 marzo 2025
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 27 marzo 2025
- Modello di comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
I modelli devono essere inviati esclusivamente con modalità telematiche. Possono essere trasmessi direttamente dal beneficiario oppure per mezzo di un intermediario.
Per quanto riguarda la prima finestra, la trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Nel secondo caso, invece, va utilizzato il software denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”.
Entro 5 giorni il sistema rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto.
All’interno dei periodi indicati è possibile, con le stesse modalità, è possibile inviare una nuova comunicazione o annullare quella già presentata.
Credito d’imposta ZLS: modalità di fruizione
I beneficiari dell’agevolazione potranno utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni oggetto di investimento, nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro. I progetti devono prevedere una spesa minima di 200.000 euro.
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