Bilanci 2025, le risposte degli esperti nel webinar di ItaliaOggi: «I corrispettivi del veglione sono di competenza dell’anno dopo»


ItaliaOggi pubblica le risposte fornite nel corso del webinar sui bilanci 2025 del 24/3/2025

Microcredito

per le aziende

 

Domanda

Un ristorante, per il cenone di fine anno, emette gli scontrini fiscali il 01/01 dell’anno successivo alle ore 00:30 e li comunica all’Agenzia delle Entrate con la chiusura del 01/01 successivo alle ore 00:30. Possono essere considerate di competenza dell’anno precedente?

Risposta

In linea generale, no, i corrispettivi certificati da un ristorante mediante scontrino fiscale emesso il 1° gennaio alle ore 00:30 sono di competenza dell’anno successivo, sia ai fini contabili che fiscali.

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Tuttavia, occorre distinguere tra:

– Aspetto civilistico/contabile (principio di competenza)

Secondo il principio di competenza economica, rilevano i ricavi effettivamente maturati nell’anno in cui la prestazione è stata eseguita. Nel caso del cenone di fine anno, l’attività (servizio di ristorazione) si svolge sostanzialmente il 31 dicembre, anche se l’emissione dello scontrino avviene tecnicamente dopo la mezzanotte.

Dal punto di vista contabile, quindi, per le imprese che adottano il regime ordinario, si potrebbe sostenere che il ricavo è di competenza del 31/12.

Tuttavia, ai fini fiscali (IVA e reddito), la data dello scontrino è determinante. Se lo scontrino è emesso il 1° gennaio, il corrispettivo: va comunicato nei corrispettivi del nuovo anno (es. 01/01/2025) e rileva fiscalmente nell’anno nuovo. Questo perché l’Agenzia delle Entrate considera la data di emissione del documento commerciale ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza fiscale, a prescindere dal momento effettivo della prestazione.

Domanda

Un cliente non riuscirà a pagare le retribuzioni dei dipendenti entro il 12 gennaio 2025. Il costo lordo va ripreso ai fini fiscali per dicembre? I contributi relativi al mese di dicembre, pagati il 16 gennaio 2025, possono essere dedotti? Come devono essere contabilizzate le imposte anticipate?

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Risposta

Secondo l’art. 95, comma 1, del TUIR, le spese per il personale dipendente sono deducibili per competenza, ma solo a condizione che il pagamento avvenga entro il termine di versamento delle ritenute, ossia entro il 12 gennaio dell’anno successivo (art. 51, comma 1, TUIR; prassi Agenzia Entrate).

Quindi, se le retribuzioni di dicembre non vengono effettivamente pagate entro il 12 gennaio 2025, il costo non è deducibile nel 2024 (esercizio di competenza), ma lo sarà per cassa nell’esercizio in cui avverrà il pagamento.

Pertanto, il costo lordo delle retribuzioni di dicembre 2024 non può essere dedotto nel 2024, e andrà ripreso in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in aumento del reddito d’impresa.

Diversamente dalle retribuzioni, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono deducibili per competenza, a condizione che siano versati entro il termine previsto dalla legge, ossia entro il 16 gennaio dell’anno successivo (art. 99, comma 1, TUIR).

Nel caso prospettato, i contributi di dicembre vengono pagati il 16 gennaio 2025, nel rispetto del termine previsto. Di conseguenza, sono deducibili nell’esercizio 2024, in quanto competenza di dicembre e regolarmente versati.

Il mancato pagamento delle retribuzioni entro il 12 gennaio 2025 genera una differenza temporanea deducibile tra risultato civilistico e imponibile fiscale.

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Se l’impresa adotta i principi contabili OIC e redige il bilancio in base al principio della competenza economica, le retribuzioni di dicembre saranno comunque rilevate nel conto economico del 2024. Tuttavia, poiché non sono deducibili fiscalmente nel 2024, ma lo saranno in un esercizio successivo (in cui avverrà il pagamento), si configura una imposta anticipata ai sensi dell’OIC 25.

Domanda

Gli sconti pronta cassa, rilevati al momento della registrazione dei costi di acquisto, riducono il costo della merce acquistata (B6 del conto economico). È stato chiarito il loro trattamento fiscale? Rientrano ancora nell’ambito del ROL oppure vengono trattati come costi di acquisto?

Risposta

Gli sconti per pronta cassa, concessi dal fornitore in caso di pagamento anticipato, vanno portati in diminuzione del costo d’acquisto della merce o del servizio, quindi rilevati in diretta rettifica del costo originario. Nei bilanci redatti secondo l’OIC 12, tali sconti non transitano tra i proventi finanziari, ma ridimensionano direttamente il valore dei beni acquistati e vengono rilevati nella voce B6 del conto economico (per acquisti di materie prime, sussidiarie, merci ecc.). Pertanto, ai fini fiscali gli sconti per pronta cassa, in quanto componenti negativi “netti”, che non rilevano autonomamente tra i proventi finanziari, non rientrano tra le voci che concorrono alla determinazione del ROL di cui all’art. 96 del TUIR, in quanto sono già inclusi nel risultato operativo attraverso la riduzione dei costi della produzione (voce B6). Quindi gli sconti per pronta cassa non vanno sommati ai proventi finanziari per aumentare il ROL ai fini del test di deducibilità degli interessi passivi.

Contabilità

Buste paga

 

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