Polizze catastrofali. Dl Proroga su misure urgenti. IL TESTO


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RomaPolizze catastrofali. Ecco il Dl Proroga su misure urgenti. IL TESTO

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AGRICOLAE pubblica di seguito, in formato PDF e a seguire in formato testuale, il Dl proroga polizze catastrofali deputato a stabilire le Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

DL PROROGA CATASTROFALI

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto l’obbligo per le imprese di “stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”;

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Considerato che la disciplina attuativa della disposizione sopra citata è contenuta nel  DM 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in GU del 27 febbraio 2025;

Rilevato che l’articolo 11 comma 1 del DM 30 gennaio 2025, n. 18 prevede che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza debba avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del precisato decreto;

Considerato l’elevato numero delle imprese obbligate a stipulare, costituite, tra l’altro, per il 95% del totale, da microimprese;

Considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine restasse quello del 1° aprile, sarebbe esiguo e tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

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Il seguente decreto-legge

 

 

ARTICOLO 1 MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLIZZE CATASTROFALI

  1. Il termine previsto all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è così differito:
  2. a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, al 1° ottobre 2025;
  3. b) per le piccole e micro imprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, al 1° gennaio 2026.
  4. Per le imprese di cui al comma 1, la previsione di cui all’articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, trova applicazione con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.

3.Il termine di cui all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775. In tal caso la previsione di cui all’articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 trova applicazione decorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.

 

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ARTICOLO 2 ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

www.agricolae.eu

www.governo.it

www.mimit.gov.it

www.mef.gov.it

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