L’Agenzia delle Entrate, ieri, 31 marzo, ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno 2025, approvati con il provvedimento n. 25972 dello scorso 31 gennaio.
Le prime comunicazioni, si ricorda, possono essere presentate, a partire da ieri, fino al 30 maggio 2025 (si veda “Al via dal 31 marzo le comunicazioni per il bonus ZES unica Mezzogiorno” del 25 marzo 2025).

Con riguardo alla comunicazione “ordinaria” per il bonus ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, sono state apportate le seguenti modifiche alle istruzioni:
– nel Quadro B “Dati della struttura produttiva”, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati: …- nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria.” è stata aggiunta la seguente frase “Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’IVA relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile;
– nel Quadro E, la denominazione “Estremi fatture e certificazione” è stata sostituita dalla seguente “Estremi fatture” e nel capoverso “- in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.

Con riguardo alla comunicazione “integrativa” per il bonus ZES unica, da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, sono state invece apportate le seguenti modifiche alle istruzioni:
– nel Quadro A “Dati relativi al progetto di investimento e al credito di imposta”, nel capoverso “Nel rigo A2, casella 8,” dopo le parole “progetto di investimento,“ sono state inserite le parole “al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile.)“;
– nel Quadro B “Dati della struttura produttiva”, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati: …- nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria” è stata aggiunta la seguente frase “Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile. L’indetraibilità dell’IVA deve risultare dalla certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del decreto.”;
– nel Quadro E, nel capoverso “- in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.

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Modifiche per le comunicazioni relative al credito per il settore agricolo

Modifiche similari sono state apportate anche in relazione alle comunicazioni per lo specifico credito relativo al settore agricolo, approvate con il provvedimento n. 25986/2025.