Piano di transizione 5.0: investimenti sostitutivi


Ai fini della fruizione del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali che permettano di ottenere un risparmio energetico (c.d. Piano di Transizione 5.0, di cui all’articolo 38, D.L. 19/2024) è prevista una procedura semplificata di misurazione del risparmio di cui sopra, laddove l’investimento de quo si traduca in una sostituzione di un bene analogo precedentemente acquistato. Questi investimenti rientrano tra quelli cosiddetti sostitutivi, ai quali è dedicato il comma 9-bis, del citato articolo 38, D.L. 19/2024. In base alla disposizione da ultimo citata, l’investimento sostitutivo genera un risparmio energetico della struttura produttiva, ovvero dei processi interessati dall’investimento, forfettizzato rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento, salva restando la facoltà di provare un più accentuato risparmio. A tal fine, il sopra citato comma 9-bis, statuisce che l’investimento sostitutivo deve essere eseguito essendo trascorsi, alla data dell’effettuazione della comunicazione di accesso al beneficio, almeno 24 mesi dal termine della procedura di ammortamento del bene sostituito.

Ma come comportarsi se l’investimento che si intende sostituire è stato eseguito in leasing? Questa ipotesi non è analizzata dalla norma sopra citata e non è immediato capire come calcolare il lasso temporale dei 24 mesi successivi al temine dell’ammortamento.

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In altre parole, nel caso del leasing, il termine di cui sopra va fatto decorrere dal termine del contratto di leasing, ovvero dal termine dell’ammortamento figurativo calcolato come se il bene fosse stato acquisito direttamente, oppure dal termine del processo di ammortamento del valore di riscatto, considerando che ove fosse da assumere tale ultima data il lasso temporale dei 24 mesi sarebbe sensibilmente spostato in avanti nel tempo.

Anzitutto, va segnalato che il tema proposto nel citato articolo 38, comma 9-bis, D.L. 19/2024, è stato ripreso in alcune faq pubblicate dal Ministero dell’industria (Mimit), più precisamente in quella pubblicata il 21.2.25, n. 4.21, in cui si afferma che “la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile”.

Quindi processo di ammortamento civilistico non fiscale, anche se non si può non segnalare che nella maggioranza dei casi i due processi coincidono.

La soluzione del problema posto è fondamentale per capire se si può accedere alla procedura semplificata di misurazione del risparmio energetico, basti pensare al seguente esempio relativo al bene da sostituire: contratto di leasing sottoscritto in data 15.11.17, concluso in cinque anni (quindi in data 15.11.2022). Successivamente, in data 10.4.2023, è stato esercitato il diritto di riscatto, sicché il bene ancora oggi è parte di un processo di ammortamento per la “quota riscatto”. Se il punto di partenza per il calcolo dei 24 mesi successivi al termine dell’ammortamento fosse quello dell’ammortamento del valore di riscatto, non si potrebbe accedere alle agevolazioni previste dal citato comma 9-bis.

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Per risolvere il problema, a parere di chi scrive, è necessario prendere atto che sul tema della rilevanza fiscale dei beni assunti tramite contratto di leasing si è formata nel tempo una consolidata prassi della Agenzia delle entrate, in base quale vi è una totale equipollenza tra bene acquisito direttamente e bene acquisito in leasing.

Sul punto, si veda la risoluzione n. 4/E/2009, che in materia di credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate affermava: “Con riferimento alla questione in esame, deve rilevarsi che, in relazione alla concessione di agevolazioni fiscali per investimenti, la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria è riconosciuta (e confermata dalla consolidata prassi di questa direzione centrale) sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto o realizzazione del bene in proprio e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.

Ora, se è dimostrata la sostanziale equivalenza tra acquisto diretto e acquisto in leasing, si deve concludere che, ai fini del computo dei 24 mesi successivi al termine del processo di ammortamento, debba essere assunto il lasso temporale che decorre dalla fine del processo di un ammortamento figurativo che sarebbe stato posto in essere se lo stesso bene che sarà sostituito fosse stato acquistato direttamente.

Ma vi è anche un altro motivo che porta alla medesima conclusione. Come è noto, le plusvalenze realizzate per la cessione dei cespiti possono essere rateizzate se vi è stato un periodo minimo di detenzione, che è quantificato in 3 anni. Ebbene, nel caso di beni acquisiti tramite leasing tale periodo minimo di detenzione viene calcolato non già dal momento in cui viene esercitato il diritto di riscatto, bensì dal momento di stipula del contratto inteso quale unico momento rilevante per definire la sostanziale acquisizione del bene. Sul punto, è fondamentale citare la risoluzione n. 379/E/2007 che recita: “Al riguardo, si ritiene rilevante – ai fini della verifica del possesso triennale- non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria”.

Ebbene questo passaggio interpretativo non fa che confermare che il bene acquistato con leasing si intende acquisito al momento della stipula del contratto, essendo irrilevante, a tal fine, il fatto che esso si possa dichiarare bene “in proprietà” solo dopo aver esercitato il diritto di riscatto. Ma se il più volte citato articolo 38, comma 9-bis, D.L. 19/2024, richiede il decorso di un periodo minimo di 24 mesi dalla fine del processo di ammortamento per “storicizzare” sufficientemente la detenzione, l’applicazione di tale norma al caso del leasing non può che considerare quale periodo di ammortamento anche il periodo nel quale venivano corrisposti canoni leasing.

Quindi, riassumendo, ai fini del decorso del lasso temporale di 24 mesi dalla fine del periodo di ammortamento del bene da sostituire per poter accedere alla procedura semplificata di calcolo della riduzione dei consumi energetici, si ritiene che tale periodo debba considerare anche il periodo di detenzione del bene in leasing.



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