Regime transfrontaliero di franchigia IVA: arriva il modello


  • L’Agenzia delle entrate ha comunicato l’arrivo del nuovo modello per la comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero, dedicato in particolare alle piccole imprese che aderiscono alla convenzione sull’IVA europea.
  • Il regime di franchigia IVA transfrontaliero, introdotto nel 2024, permette alle imprese estere di piccola dimensione e a quelle italiane che lavorano all’estero, di beneficiare di un particolare esonero IVA.
  • La novità è garantita per le realtà che non superano 100.000 euro annui di ricavi.

L’Agenzia delle entrate ha recentemente comunicato il nuovo modello dedicato alle piccole imprese per accedere al regime IVA di esonero in caso di operazioni transfrontaliere in UE. Questo documento arriva a seguito dell’introduzione nel 2024 del regime di franchigia IVA UE.

Nella pratica, le attività imprenditoriali che non superano 100.000 euro annui di ricavi che si trovano in Italia, ma effettuano scambi con paesi dell’Unione europea, possono accedere all’esonero dell’IVA tramite apposita franchigia. Questa possibilità segue la direttiva UE 2020/285 e permette nella pratica ad una piccola impresa che si trova in uno stato membro UE di cedere beni o servizi senza IVA in altri stati membri.

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Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia

L’Agenzia delle entrate specifica cosa si intende per comunicazione trimestrale relativa al regime transfrontaliero di franchigia IVA1, in riferimento alle novità più recenti, applicabili dal 1 gennaio 2025:

“La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.”

Per ogni trimestre di riferimento, le imprese beneficiarie devono compilare e inviare al fisco i dati su qual è il valore complessivo delle prestazioni erogate nel territorio italiano e quali invece quelle in territorio estero in un determinato trimestre. Inoltre aggiunge che questa comunicazione è obbligatoria anche in assenza di effettive operazioni svolte.

Per poter aderire a tale agevolazione, le imprese devono rispettare due tipologie di requisiti:

  • requisiti nazionali: le regole stabilite da ciascun paese UE per accedere alla franchigia IVA;
  • requisito economico: i ricavi non devono superare 100.000 euro annui.

Come inviare la comunicazione per le operazioni transfrontaliere

comunicazione trimestrale franchigia iva

Questo invio può avvenire per via telematica direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la compilazione del modello ufficiale2 messo a disposizione delle imprese. Bisogna procedere entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre di riferimento.

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La compilazione del modulo prevede l’inserimento di alcuni dati come il periodo di riferimento, il codice fiscale del titolare dell’impresa, il codice attività, le operazioni effettuate durante il trimestre (con il valore al netto dell’IVA), anche in caso di assenza, inserendo i dati in ogni riga dei diversi paesi di riferimento.

Per fare un esempio, un’impresa che ha erogato beni o servizi in Italia, Germania e Romania, dovrà indicare separatamente le operazioni in modo da specificare quali sono avvenute in ciascun paese. La sezione “impegno alla presentazione telematica” è riservata all’eventuale intermediario incaricato alla presentazione.

L’Agenzia spiega anche cosa fare in caso di superamento del limite di 100.000 euro di ricavi in UE nell’anno. In questo caso va inviata una comunicazione entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui tale soglia viene superata, con la data specifica in cui ciò è accaduto.

In caso di ritardi o di mancata comunicazione del documento, i diversi paesi vengono informati e l’impresa potrebbe essere esclusa dall’agevolazione sull’IVA.



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