franchigia dai dazi e esenzione IVA


Con la decisione (UE) 2025/676 della Commissione del 3 aprile 2025 pubblicata nella G.U. dell’UE, è stato previsto che per quanto riguarda le importazioni effettuate verso Lituania e Polonia dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sulle importazioni se, tra l’altro, le merci sono destinate a uno dei seguenti usi: distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina; messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni.

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