Il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES unica Mezzogiorno deve essere indicato non solo nel quadro RU del modello REDDITI 2025, ma anche nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS. La disciplina prevede codici specifici sia per gli investimenti standard che per quelli relativi al settore agricolo e alle ZLS, con percentuale di fruibilità fissata al 100% per il 2024. Le imprese che hanno realizzato investimenti agevolati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024 devono utilizzare il codice “T1” nel quadro RU e il codice “86” nel prospetto aiuti di Stato, mentre per il 2025 le comunicazioni per l’accesso al credito vanno presentate entro il 31 maggio.
Inquadramento normativo e periodo di riferimento
La normativa sul credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno trova fondamento nell’art. 16 del DL n. 124/2023 e nel decreto attuativo del 17 maggio 2024. L’agevolazione riguarda gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, ma è stata prorogata anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 grazie all’art. 1 commi 485-491 della L. 207/2024.
Le imprese beneficiarie devono indicare il credito maturato nel quadro RU del modello REDDITI 2025, utilizzando il codice “T1” nell’apposita sezione. Nel rigo RU5 va riportato l’ammontare del credito riconosciuto nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Procedura di accesso al beneficio e percentuale di fruizione
Per accedere al credito d’imposta relativo agli investimenti 2024, le imprese hanno dovuto presentare due distinte comunicazioni all’Agenzia delle Entrate:
- Una comunicazione “ordinaria” trasmessa dal 12 giugno al 12 luglio 2024, contenente l’ammontare delle spese già sostenute o previste entro il 15 novembre 2024;
- Una comunicazione “integrativa” inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, attestante gli investimenti effettivamente realizzati.
Il credito massimo spettante è determinato moltiplicando l’importo indicato nella comunicazione integrativa per la percentuale rideterminata dall’Agenzia delle Entrate. Tale percentuale è stata fissata al 100% con provvedimento del 12 dicembre 2024 n. 446421, confermando integralmente gli importi richiesti dai contribuenti.
Per gli investimenti 2025, le comunicazioni per l’accesso al beneficio vanno presentate entro il 31 maggio, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate.
Compilazione del prospetto aiuti di Stato
Il credito d’imposta ZES, essendo concesso nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 651/2014, deve essere indicato anche nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS del modello REDDITI 2025.
Nel prospetto, l’agevolazione va riportata utilizzando lo specifico codice aiuto “86”. Nella colonna 26 del rigo RS401, relativa alla tipologia di costi sostenuti, possono essere utilizzati i seguenti codici:
- Codice 1: per investimenti in terreni
- Codice 2: per investimenti in immobili
- Codice 3: per investimenti in impianti, macchinari e attrezzature
Casi particolari di compilazione
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 22 luglio 2024 e chiuso prima del 12 dicembre 2024 non devono indicare il credito nel modello REDDITI 2024.
Se tali contribuenti hanno già indicato il credito nel modello REDDITI 2024, non devono riportare il residuo nel rigo RU2 del modello REDDITI 2025. Dovranno invece inserire l’intero nuovo ammontare del credito, ricalcolato in base alla percentuale comunicata con il provvedimento del 12 dicembre 2024, nel rigo RU5, colonna 3.
Agevolazioni per settore agricolo e zone logistiche semplificate
Il credito d’imposta è riconosciuto, con alcune peculiarità e quindi con disciplina separata, anche ad altre categorie di imprese:
- Imprese agricole: le aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura (art. 16-bis del DL 124/2023) devono utilizzare il codice credito “U3” nel quadro RU e il codice “89” nel prospetto aiuti di Stato.
- Zone Logistiche Semplificate: gli investimenti nelle ZLS (art. 13 del DL 60/2024) vanno indicati nel quadro RU con il codice credito “U4” e nel rigo RS401 con il codice “90”.
Quadro riepilogativo dei codici da utilizzare
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Tipologia di investimento | Codice nel quadro RU | Codice nel rigo RS401 |
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ZES unica Mezzogiorno (art. 16 DL 124/2023) | T1 | 86 |
ZES unica Mezzogiorno – settore agricolo (art. 16-bis DL 124/2023) | U3 | 89 |
Zone Logistiche Semplificate (art. 13 DL 60/2024) | U4 | 90 |
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La compilazione corretta di entrambe le sezioni (quadro RU e prospetto aiuti di Stato) è fondamentale per fruire legittimamente del credito d’imposta e per consentire all’Amministrazione finanziaria il monitoraggio delle agevolazioni concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
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