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convivenza, contributo economico per acquisto della casa e richiesta di restituzione denaro


Di Emilio Graziuso, 26 aprile 2025 – “Ho convissuto stabilmente per oltre dieci anni con un uomo e dalla relazione sono nati due figli.

 

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Il rapporto è finito ed ora il mio ex compagno minaccia di agire legalmente per la restituzione delle somme che ha corrisposto durante la convivenza per parte dell’acquisto della casa a me intestata.

La sua pretesa è legittima?

Per rispondere alla domanda della nostra lettrice bisognerebbe conoscere i dettagli della vicenda ed il tipo di azione legale che l’ex compagno intenderebbe promuovere.

In assenza di tali dati possiamo fornire una mera informazione generale su tale tipo di questioni.

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Esaminando la giurisprudenza occupatasi della materia è emerso che in casi come quello sottoposto dalla nostra lettrice, la maggioranza delle azioni promosse dall’ex compagno/a sono azioni di indebito arricchimento.

In linea generale, tale tipo di azione ha come presupposto l’arricchimento di un soggetto ai danni dell’altro senza una giusta causa.

Discorso diverso occorre fare per quanto concerne il rapporto di convivenza, pacifico nel caso sottoposto dalla nostra lettrice e suggellato anche dalla nascita di due figli.

Nel caso di specie si era, quindi, formata una formazione sociale rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, dalla quale scaturiscono in capo a ciascun convivente doveri di natura morale e sociale nei confronti dell’altro.

Nell’ambito di tali doveri sono da annoverare i rapporti tra compagni di natura patrimoniale i quali si configurano come ipotesi di adempimento di obbligazioni naturali disciplinati dal nostro ordinamento nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

I versamenti effettuati dall’uno all’altro convivente nel periodo di durata dell’unione, pertanto, non devono essere restituiti se rientrano nel normale contributo al ménage familiare, tra i quali rientrano anche somme versate per acquisto dell’immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.

L’ex compagno della nostra lettrice dovrà, quindi, se dovesse procedere giudizialmente invocando l’ingiustificato arricchimento della stessa dimostrare che i versamenti dallo stesso effettuati nei dieci anni di convivenza esulavano dalla gestione familiare e superavano la soglia di proporzionalità ed adeguatezza del contributo alla stessa.

In caso di mancata prova di tale circostanza, il contributo anche per l’acquisto della casa è da considerarsi adempimento di una obbligazione naturale della quale non può essere chiesta la restituzione.

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Come si è detto bisognerebbe conoscere nel dettaglio il caso di specie per valutare la sussistenza di ulteriori motivi di difesa della nostra lettrice avverso pretese avanzate dall’ex compagno, quali, ad esempio:

1)il contributo della stessa alle esigenze del nucleo familiare (se tale contributo è da considerarsi “totalizzante”, per la giurisprudenza, sarebbe escluso l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall’ex compagno);

2)se l’ex compagno, oltre alle somme fornite per coprire parte del prezzo della casa ha fornito qualche altra forma di contributo continuativo al ménage familiare (nel caso di contributo discontinuo o di poca rilevanza la nostra lettrice avrebbe un ulteriore motivo di difesa);

3)il tempo durante il quale l’immobile acquistato ha costituito abitazione familiare.

Di essa, infatti, ne ha usufruito anche l’ex compagno della nostra lettrice nonché i figli degli stessi.

 

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

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Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore“.

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.gazzettadellemilia.it

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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