Torniamo sulla contestata risposta ad interpello relativa alla mancata registrazione delle fatture di acquisto con perdita al diritto di detrazione dell’IVA. La risposta dell’Agenzia, che sembra ripristinare un obbligo di registrazione delle fatture, non pare coerente con la normativa e la prassi successive all’introduzione della fatturazione elettronica.
Continuano a “fare danni” alcuni interpelli proposti dai contribuenti che aprono la via all’Agenzia delle Entrate per enunciazioni spesso fondate su basi alquanto discutibili; ci riferiamo, nella fattispecie, alla recente risposta ad interpello dedicata alla registrazione o meno delle fatture di acquisto.
Il caso: detrazione IVA per fatture di acquisto non registrate
Il caso riguardava la richiesta in ordine alla possibilità o meno di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA portata da fatture di acquisto, non annotate in contabilità e, conseguentemente, non inserite nel quadro VF della dichiarazione annuale, per il tramite dello strumento della dichiarazione integrativa.
La prima parte della risposta fornita dall’Agenzia non mi ha certo colto di sorpresa, nella parte in cui la stessa ha negato tale possibilità, ma presta il fianco comunque a qualche critica, non avendo, a mio avviso, esaminato attentamente l’intero quadro normativo di riferimento, ma ciò che pare assolutamente inaccettabile è quanto contenuto nella parte conclusiva della risposta, ove l’Agenzia dimostra di poco conoscere l’evoluzione normativa ed i principi unionali che regolano il tributo, come di seguito andrò a esporre.
II limiti alla dichiarazione integrativa
In relazione alla prima parte della risposta – ove si nega la possibilità di ricorso all’istituto dell’emendabilità della dichiarazione entro i termini decadenziali, ho sempre ritenuto che le integrative possano correggere erro
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