Sismabonus acquisti: dal MEF chiarimenti sulle procedure per il riconoscimento della detrazione

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La detrazione «sismabonus acquisti» all’85 per cento è scaduta il 31 dicembre 2024, e nella legge di Bilancio 2025 la proroga è prevista con percentuali di agevolazione decrescenti.

Con l’interrogazione n. 5-03534 presentata da Vito De Palma (FI-PPE) in commissione Finanze della Camera e rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si evidenzia come pervengano segnalazioni da parte di notai e imprese sulla difficoltà ad attuare le procedure per garantire l’accesso all’agevolazione del sismabonus acquisti. Ciò con riguardo sia alle modalità vigenti fino a dicembre 2024, sia a quelle previste dal 2025, secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025.

A parere degli Interroganti, dalla verifica delle procedure e documenti emessi dall’Agenzia delle entrate emergerebbe che è possibile adottare due diversi percorsi per l’accesso al «sismabonus acquisti»:

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a. con il rispetto dei requisiti sin dalla stipula del rogito/fatturazione, entro il 31 dicembre 2024, come richiesti nella risoluzione 14/E/2024, con accesso immediato alle agevolazioni «sismabonus acquisti» 85 per cento dall’anno 2024;

b. con il rispetto dei requisiti successivi alla stipula del rogito/fatturazione, redatto entro il 31/12/2024, ma con accesso posticipato alle agevolazioni 85 per cento negli anni successivi al 2024 a seguito dell’ottenimento dell’accatastamento F3/F4, del collaudo e del deposito delle asseverazioni «allegati B1 e B2» al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione (conformemente alla risposta dell’Agenzia delle entrate n. 565/2022) ovvero a collaudo o allo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 11 del 2023.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono al MEF “al fine di chiarire quali siano le procedure da seguire, se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a chiarire ulteriormente quanto esposto in premessa, anche intervenendo su ADE per l’emanazione di una circolare esplicativa sulla correttezza delle due procedure di accesso al “sismabonus acquisti” descritte, chiarendo altresì che il rogito deve considerarsi quale atto definitivo di compravendita, anche se il trasferimento del bene avviene a fine lavori”.

La risposta del MEF del 12 febbraio 2025

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, la sottosegretaria del MEF Lucia Albano, in via preliminare fa presente “che la detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – cosiddetto «sismabonus acquisti»), spetta a condizione che le imprese di costruzione o di ristrutturazione «provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile» e che la detrazione stessa compete, esclusivamente, «all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare».

Ai sensi del successivo comma 1-septies.1 (inserito dall’articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – legge di bilancio per il 2025), «Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura, fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

Con la risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E, citata dagli Onorevoli interroganti, è stato chiarito che, ai fini della fruizione del cosiddetto «sismabonus acquisti», è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile, oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all’acquirente entro i predetti termini.

Pertanto, nel rispetto di tutti i requisiti e le condizioni stabiliti normativamente, non costituisce motivo ostativo alla possibilità di fruire del cosiddetto «sismabonus acquisti», la circostanza per cui, entro il termine di vigenza dell’agevolazione, siano terminati i lavori strutturali riguardanti l’intero fabbricato, ma non siano anche completate le finiture delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione, ragion per cui l’immobile, non essendo ancora stato «ultimato», risulta classificato in una categoria catastale «provvisoria» (ad esempio F/3 – «unità in corso di costruzione»).

In sostanza, ai fini della fruizione del cosiddetto «sismabonus acquisti», è necessario che, al momento della stipula dell’atto di compravendita, siano stati ultimati i lavori riguardanti le parti strutturali e che assicurino il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore, così come appositamente certificati ed asseverati dal direttore dei lavori o dal collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, i quali dovranno attestare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, così come asseverato dal progettista dei lavori”.

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