Riapertura rottamazione-quater. Perchè conviene presentare subito un’istanza di rateazione ordinaria?

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L’istanza di riammissione alla rottamazione-quater da presentare entro il prossimo 30 aprile consentirà ai contribuenti di avere gli stessi vantaggi su procedure esecutive (ad esempio pignoramenti) e cautelari (ad esempio, fermo amministrativo). Vantaggi che erano scattati già con la presentazione della prima istanza di pace fiscale trasmessa nel 2023.

Tuttavia in alcuni casi la sola istanza non basta per stoppare tali procedure, ecco perché potrebbe essere necessario presentare nel frattempo un’istanza di rateazione ordinaria. E pagare la prima rata.

In tal modo il contribuente si tutela da ulteriori azioni esecutive e cautelari fino al pagamento della prima rata della riapertura della pace fiscale.

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Detto ciò, vediamo nello specifico perché chi è decaduto dalla rottamazione delle cartelle e ora vuole riprendere il treno della pace fiscale ha convenienza ha chiedere nel frattempo una rateazione ordinaria.

La riapertura della rottamazione-quater

Prima di entrare nello specifico delle questione è necessario fare un cenno alla riapertura della rottamazione-quater.

Si tratta di una misura adottata dal Governo Meloni perché gli incassi che erano stati ipotizzati con la pace fiscale sono state in larga parte disattesi. Ecco perché è stato decisi di riaprire la rottamazione.

Sono interessati nello specifico i soggetti i quali sono decaduti alla data del 31 dicembre 2024 perché:

  • non hanno versato una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 hanno effettuato in ritardo un versamento rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

La riapertura riguarda gli stessi debiti inseriti nella prima istanza di rottamazione presentata nel 2023.

L’ADER si è già soffermata su: soggetti ammessi pagamenti a deconto per la nuova rottamazione.

Riapertura rottamazione-quater. Gli effetti dell’istanza

Una volta presentata l’istanza di riammissione scatta:

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (Nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo)
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art.28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR 602/1973) e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008);
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

Dunque, sono diversi i vantaggi della riapertura della rottamazione-quater.

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Gli effetti di una richiesta di rateazione ordinaria prima della rottamazione-quater

In premessa abbiamo accennato al fatto che in molti casi conviene presentare subito un’istanza di rateazione ordinaria sul debito residuo.

Laddove questo sia possibile.

Come riportato nella guida sulle rateazioni delle cartelle esattoriali, la presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta.

In particolare:

  • Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio,
    pignoramenti), con alcune eccezioni, quali: pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l’eventuale rateizzazione è concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione; intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti; eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
  • le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
  • le azioni esecutive in corso proseguono;
  • le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
  • tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all’asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

Il pagamento della prima rata

Il pagamento della prima rata del piano di rateazione “ordinaria” determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate.

In particolare:

Il pagamento della prima rata non determina, invece, alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o sugli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi.

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Inoltre, con riguardo alle citate procedure Agenzia delle entrate-Riscossione può, anche dopo il pagamento della prima rata, avviare nuove azioni revocatorie oppure, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

Conclusioni

Nel complesso il contribuente ha diversi motivi per presentare istanza di rateazione delle cartelle per le quali in precedenza risultava ammesso alla rottamazione-quater. Serve anche pagare la prima rata. In attesa di riprendere il treno della pace fiscale con la domanda che dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile. L’ADER a breve pubblicherà i modelli di domanda da presentare solo in via telematica.

Riassumendo

  • Riammissione alla Rottamazione-Quater: la domanda da presentare entro il 30 aprile permette di recuperare i benefici su pignoramenti e fermi amministrativi persi con la decadenza.
  • Necessità della rateazione ordinaria: in alcuni casi, la sola istanza di riammissione non blocca le azioni esecutive, quindi conviene richiedere una rateazione ordinaria per maggiore tutela.
  • Effetti della domanda di riammissione: blocca nuovi fermi e ipoteche, sospende le esecuzioni non concluse e consente il rilascio del DURC per le imprese.
  • Vantaggi della rateazione ordinaria: evita nuove azioni cautelari ed esecutive e consente di proseguire l’attività senza il rischio di ulteriori pignoramenti.
  • Pagamento della prima rata: sospende il fermo amministrativo sui veicoli e può estinguere procedure esecutive pendenti, ma non blocca le azioni revocatorie o gli interventi su procedure immobiliari.



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