Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe arriva anche la proroga del credito d’imposta ZLS. Le imprese potranno beneficiare dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2025
La proroga al 2025 arriva anche per il bonus ZLS. Le aziende potranno beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificare anche nel 2025.
A prevedere la novità è il testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo un iter travagliato.
Si prevede un finanziamento da 80 milioni di euro a sostegno degli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Ecco tutte le date da segnare in calendario.
Credito d’imposta ZLS: agevolati anche gli investimenti del 2025
Nel testo finale della conversione in legge del decreto Milleproroghe 2025 entra anche la proroga al 2025 per le agevolazioni relative agli investimenti nelle ZLS, le Zone Logistiche Semplificate.
SI tratta in particolare delle le aree portuali delle regioni più sviluppate e in transizione che non sono non comprese nella ZES unica.
L’agevolazione è prevista dal decreto Coesione, il n. 60/2024, e concede un credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali da destinare alle unità produttive di tali zone.
Per investimenti effettuati nel 2024 le imprese possono beneficiare in misura piena dell’agevolazione, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 39039/2025.
Con le novità introdotte dal decreto Milleproroghe convertito in legge le imprese interessate potranno beneficiare del credito d’imposta anche per gli investimenti effettuati nel 2025.
Nello specifico, come si legge al comma 14-octies dell’articolo 3, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro a sostegno degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.
Il provvedimento indica anche la tabella di marcia da rispettare per poter fruire dell’agevolazione. Le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- dal 22 maggio al 23 giugno 2025: l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- dal 20 novembre al 2 dicembre 2025: l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel periodo agevolato.
Sono queste quindi le date di riferimento per la comunicazione dei dati necessari per poter beneficiare del credito d’imposta.
Ad ogni modo, sarà necessario attendere la pubblicazione dell’apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate con tutte le istruzioni e soprattutto il modello di comunicazione da utilizzare. Come di consueto un secondo provvedimento definirà la percentuale effettiva di fruizione del credito in base al limite di spesa e al numero di domande presentate.
Credito d’imposta ZLS: come funziona l’agevolazione
L’agevolazione può essere richiesta da tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica e regime contabile, che operano nelle ZLS.
Come previsto dal decreto del 30 agosto 2024 attuativo della misura, per poter accedere all’agevolazione, le imprese possono presentare progetti riguardanti l’acquisto, o il leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Sono agevolabili, inoltre, le spese per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva in questione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
Sono esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la realizzazione di prodotti destinati alla vendita così come i materiali di consumo.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni oggetto di investimento, nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro. I progetti devono prevedere una spesa minima di 200.000 euro.
Per quanto riguarda i terreni e i fabbricati, il valore non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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