Autonomi e rimborsi spese in fattura: e i forfettari?

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


Le nuove regole che determinano il reddito di lavoro a valere dal 1° gennaio 2025 pongono interrogativi per quanto concerne il riaddebito al committente delle spese sostenute dall’esercente arte o professione in regime forfettario per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente. Nella risposta del Mef all’interrogazione parlamentare n. 5-03535 del 12 febbraio scorso si prende atto della novità normativa di recente introduzione nonché dei dubbi interpretativi al riguardo annunciando da parte dell’Agenzia delle entrate la pubblicazione di un documento di prassi.

Si tratta del nuovo art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR, inserito dall’art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 192/2024 dove è indicato che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Senza ombra di dubbio si tratta di una norma che si applica ai contribuenti che determinano il reddito di lavoro autonomo secondo il regime ordinario secondo la quale:

  • non concorrono alla formazione dell’imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  • per coerenza, allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54- ter comma 1 del TUIR, come inserito dall’art. 5 comma 1 lett. b del D. Lgs. 192/2024).

Per la collocazione delle nuove norme nell’ambito del TUIR nella parte che disciplina la determinazione del reddito con modalità analitica, è da ritenersi che nulla sia cambiato per i soggetti che determinano il reddito in maniera forfettaria che osservano, invece, le norme stabilite dalla L. n. 190/2014. Tuttavia, si pone la questione interpretativa che riguarda il più generale coordinamento tra il principio di onnicomprensività secondo cui sono tassate, come reddito di lavoro autonomo, “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica professionale (…)” e le altre disposizioni tributarie che si rendono, comunque, applicabili al momento della percezione dei proventi riconducibili all’attività professionale (come nel caso dei rimborsi spese dei forfettari in commento)

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Anche se in termini dubitativi, in tal senso si sono espressi gli esperti dell’ultima edizione di Telefisco con la risposta che si riporta integralmente.

  1. Un geometra in regime forfettario addebita in fattura le spese anticipate per: costi sostenuti per adempimenti catastali la cui ricevuta risulta a lui intestata; diritti di segreteria pagati ai Comuni per le pratiche edilizie intestati al cliente. Nel primo caso il riaddebito di tali costi in fattura deve essere dichiarato come compenso? Nel secondo caso si possono ritenere questi costi come spese anticipate e quindi escluse dai compensi?
  2. Il nuovo articolo 54, comma 2 del Tuir prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Simmetricamente l’articolo 54-ter, comma 1 del Tuir ne prevede l’indeducibilità in capo al lavoratore autonomo. Tutto ciò premesso, ad oggi, non è chiaro se queste disposizioni possano essere applicate anche ai lavoratori autonomi che adottano il regime forfettario, ciò in quanto il reddito non viene liquidato analiticamente e non può essere provata l’indeducibilità di tali spese da parte del lavoratore autonomo (e la conseguente esclusione dai compensi rilevanti). Alla luce di quanto sopra, i rimborsi relativi ai costi sostenuti per adempimenti catastali la cui ricevuta risulta intestata al geometra, in attesa di chiarimenti, si consiglia prudenzialmente di considerarli come compensi soggetti ad imposizione. Le spese relative ai diritti di segreteria pagati ai Comuni per le pratiche edilizie intestati al cliente, se sostenute nell’ambito dello schema del mandato con rappresentanza, non dovrebbero generare materia imponibile. Tuttavia, l’agenzia delle Entrate con la risposta 428/E/2022 ha affermato che il riaddebito dell’imposta di bollo al cliente rappresenta un compenso rilevante.

La fattura del professionista osserverà le seguenti novità:

Descrizione FINO AL 31/12/2024 DAL 1/1/2025
Compensi e onorari 1.000,00 1.000,00
+ Rimborsi spese forfettari
(per es indennità chilometriche)
100,00 100,00
+ Rimborsi spese in nome proprio
(per es vitto e alloggio)
150,00 150,00
+ Rimborsi spese in nome del committente
(per es F24, ricevuta diritti cciaa)
60,00 60,00
TOTALE 1.310,00 1.310,00
Imponibile previdenziale (si escludono i rimborsi spese in nome e per conto) 1.250,00 1.250,00
Aliquota previdenziale Cassa autonoma
(per esempio 4%)*
50,00 50,00
Imponibile IVA 1.300,00 1.300,00
IVA 22% 286,00 286,00
TOTALE FATTURA 1.596,00 1.596,00
RITENUTA IN ACCONTO 20%

 

250,00

(su 1.250,00)

220,00

(su 1.100)

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

NETTO A PAGARE 1.346,00 1.376,00

*in caso di gestione separata la maggiorazione del 4% all’INPS concorre a determinare il reddito. Di conseguenza, la maggiorazione deve essere assoggettata a ritenuta in acconto.

In attesa di chiarimenti, per i contribuenti in regime forfettario che svolgono attività di lavoro autonomo deve in via cautelativa assumersi che nulla sia cambiato. Tenendo conto della risoluzione n. 428/E/2022 tutti i componenti (onorari, rimborsi forfettari, rimborsi spese sostenuti in nome proprio e rimborsi spese sostenute in nome del committente) concorreranno a determinare l’importo che verrà sottoposto a coefficiente di redditività.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN



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