la prova per l’onorario per lo studio di fattibilità

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Superbonus in condominio: il professionista che pretende l’onorario per lo studio di fattibilità deve provare il conferimento dell’incarico ricevuto dai condomini. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”
riferimenti normativi: art.  1411 c.c.;
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 29/09/2004, n. 19596

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Tribunale di Ancona -sez. II civ.- sentenza n. 303 del 14-02-2025

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1. La vicenda


L’assemblea di un condominio approvava all’unanimità il disciplinare di incarico in favore di una società General Contractor, delegando l’amministratore a formalizzare il contratto di appalto con la controparte, rappresentata da un architetto che avrebbe prestato il proprio operato tecnico – amministrativo per la stesura dell’intero iter burocratico. Nel verbale assembleare era chiaramente scritto “Senza esborso alcuno da parte dei condomini per la pratica e i lavori interessati di superbonus 110”. In sede assembleare, l’architetto chiedeva ai condomini di sottoscrivere della documentazione della quale tuttavia non rilasciava alcuna copia agli stessi. L’amministratore richiedeva copia dei documenti firmati, che venivano consegnati con ritardo e presentavano alcune anomalie sospette (la data era diversa da quella della riunione assembleare di effettiva sottoscrizione e la firma apposta da una condomina risultava dissimile). Successivamente il condominio, insospettito dall’ambiguità della controparte, esercitava il diritto di recesso previsto dall’art. 16 del contratto di appalto (che consentiva al committente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione del medesimo, a norma dell’art. 52 D.lgs. 206/2005). Non solo. I condomini, inoltravano all’architetto un formale atto di diffida/ammonimento, volto a scongiurare l’utilizzo di qualsiasi documento attinente al condominio, riservandosi altresì di segnalare l’eventuale violazione dell’ammonimento agli ordini professionali ed alla Procura della Repubblica. Successivamente lo stesso architetto citava davanti al Tribunale di Ancona il condominio e alcuni condomini per vederli condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 155.431,01, a titolo di compenso per l’opera professionale prestata in occasione della predisposizione di progetti per agevolazione Superbonus afferenti tanto ad aree condominiali comuni quanto a proprietà esclusive dei singoli condomini. A sostegno delle richieste, l’attore deduceva di aver ricevuto incarico professionale sia dal condominio che dai condomini singolarmente, in occasione della assemblea di condominio, come comprovato dal verbale assembleare, nonché dal quadro economico, asseritamente sottoscritto da ciascun condomino singolarmente per accettazione.
I convenuti contestavano quanto ex adversoallegato e prodotto, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, negando di essere parti di un contratto di opera professionale, mai concluso con l’architetto. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda dell’attore, o la riduzione del quantum preteso, poiché sproporzionato ed eccessivo; in via subordinata e riconvenzionale chiedevano di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d’opera professionale per grave inadempimento dell’attore con conseguente risarcimento del danno; infine richiedevano altresì la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”

Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi

Il volume, aggiornato ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenziali, si pone come strumento di supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110%, fornendo una comprensione chiara dei principali aspetti giuridici, fiscali e delle problematiche associate a questo ambito. Il testo offre una panoramica completa delle controversie più comuni che possono sorgere nel contesto dei bonus edilizi, come la violazione delle norme di accesso, le dispute sulla qualità dei lavori eseguiti e le questioni relative alla documentazione richiesta, analizzando i diritti e le responsabilità delle numerose parti coinvolte: committenti e appaltatori, general contractor, architetti e ingegneri, asseveratori e “vistatori”, istituti di credito e amministratori di condominio.Fabiola PietrellaDottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.

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2. La questione: l’opera professionale di studio di fattibilità per il Superbonus


Obbligato al pagamento dell’onorario per l’opera professionale svolta è necessariamente il beneficiario della prestazione?

3. La soluzione


Il Tribunale ha dato torto all’attore. Il giudice ha rilevato come dal verbale assembleare, contenente il testo della delibera, sia emerso chiaramente l’intenzione del condominio di avvalersi dello schema negoziale secondo cui il General Contractor conferisce l’incarico ad un professionista per la fase delle verifiche preliminari di fattibilità. Come ha sottolineato il Tribunale, al punto 14) del verbale di assemblea è stato precisato che sarebbe stato lo stesso General Contractor a conferire l’incarico al professionista. Il decidente ha ricordato che l’obbligato a corrispondere il compenso professionale per l’opera coincide con il soggetto che conferisce l’incarico e non necessariamente con il soggetto che beneficia della prestazione svolta dal professionista. Del resto il Tribunale ha pure notato che il recesso esercitato dal condominio ha riguardato solo ed esclusivamente il contratto di appalto stesso, mentre non vi è prova alcuna della revoca dell’incarico di opera professionale, a conferma che esso non fu mai conferito dagli odierni convenuti.  

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4. Le riflessioni conclusive


La sentenza in commento ha ricordato che il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. civ., sez. II, 25/03/2024, n.7953).
Tale principio, ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso per l’attività professionale svolta, è certamente applicabile quando, come nel caso in esame, nell’ambito delle opere Superbonus in condominio, il General Contractor conferisce incarico al professionista per la fase preliminare alla stipula dell’appalto, provvedendo anche a corrispondere il compenso dietro emissione di fattura, così sostanzialmente anticipando tali spese in nome e per conto del committente-condominio; spese che saranno addebitate al committente per l’intero mediante la fattura di saldo dei lavori (di regola, nella prassi, mediante il primo SAL, stato di avanzamento lavori). In ogni caso, il professionista-attore non ha provato l’inequivoco conferimento dell’incarico di opera professionale da parte della collettività condominiale.

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