Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale. I chiarimenti per il pagamento della maggiorazione dell’acconto per i soggetti ISA che aderiscono entro il 12 dicembre
A ridosso della scadenza per l’adesione al concordato preventivo biennale, dopo la riapertura per i soggetti ISA fino al 12 dicembre, arrivano nuove FAQ da parte del’Agenzia delle Entrate.
Tra le risposte, aggiornate al 9 dicembre, ce n’è una che riguarda il versamento della maggiorazione degli acconti per i soggetti che aderiscono dopo la riapertura.
Non si verificano violazioni se chi non ha ancora versato la maggiorazione ha già pagato l’acconto prima della data di adesione.
L’irregolarita si verifica esclusivamente se il pagamento della maggiorazione dell’acconto avviene successivamente al giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.
Concordato preventivo biennale: le regole sulla maggiorazione degli acconti per chi aderisce entro il 12 dicembre
Dopo la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale, i soggetti ISA potranno aderire entro la nuova scadenza del 12 dicembre 2024.
Quali regole si dovranno seguire se chi aderisce non ha versato la maggiorazione prevista entro la scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, fissata allo scorso 2 dicembre?
A fornire i chiarimenti è la risposta alla FAQ n. 4, pubblicata il 9 dicembre.
Nel chiarimento l’Agenzia delle Entrate spiega quanto segue:
“Anche per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette disposto con emendamento recentemente approvato in sede di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 185 (cfr. Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 136 del 27 novembre 2024), restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB.”
Le informazioni interessano le partite IVA che non hanno accesso alla proroga del versamento del secondo acconto, passato dal 2 dicembre al 16 gennaio solo per chi nell’anno di imposta 2023 ha dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.
Chi non ha aderito entro il 31 ottobre, e di conseguenza non ha pagato la maggiorazione entro la scadenza del secondo acconto fissata al 2 dicembre, può farlo comunque entro il 12 dicembre (entro la data di adesione al CPB).
In questo caso, se la maggiorazione dell’acconto non è stata versata prima dell’adesione non si riscontrano violazioni.
Come sottolineato nella FAQ n. 4, infatti:
“Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.”
Entro la scadenza del 2 dicembre deve tuttavia essere stata pagata la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, a meno che il soggetto non possa rientrare nella proroga al 16 gennaio.
Concordato preventivo biennale: le istruzioni per la regolarizzazione per omesso o tardivo pagamento
Come anticipato, nella FAQ n. 4 del 9 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi si verifica una violazione per mancato o tardivo versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi o della maggiorazione dovuta per chi aderisce al concordato preventivo biennale.
Nel testo della risposta dell’Amministrazione finanziaria vengono inoltre fornite le istruzioni per la regolarizzazione.
Nello specifico i contribuenti saranno chiamati a corrispondere:
Si potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Per il pagamento dovrà essere utilizzato il modello F24 e dovranno essere inseriti gli appositi codici tributo.
In merito al versamento della maggiorazione dell’acconto, nel modello dovranno essere inserite le sequenze di cifre indicate nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
4068 | CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi |
4069 | CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi |
4070 | CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP |
4072 | CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi |
Nel caso invece di pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento si può invece fare riferimento alla seguente tabella.
Tipo | Codice Tributo | Denominazione |
---|---|---|
Sanzioni | 8901 | Sanzione pecuniaria IRPEF |
Interessi | 1989 | Interessi sul ravvedimento IRPEF |
Sanzioni | 8918 | IRES – Sanzione pecuniaria |
Interessi | 1990 | Interessi sul ravvedimento IRES |
Sanzioni | 8907 | Sanzione pecuniaria IRAP |
Interessi | 1993 | Interessi sul ravvedimento IRAP |
Sanzioni | 8944 | Sanzione per ravvedimento – imposta sostitutiva sul regime forfetario |
Interessi | 1944 | Interessi per ravvedimento – imposta sostitutiva sul regime forfetario |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui