aperte le adesioni alla Gestione credito INPS

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Carta di credito con fido

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Dal 12 gennaio 2025 sono stati riaperti i termini per l’adesione alla Gestione credito. Le istruzioni INPS

Sono state riaperte, senza vincoli temporali, le adesioni alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) dell’INPS.

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La novità è stata prevista dal Collegato Lavoro ed è in vigore dallo scorso 12 gennaio. Nella circolare n. 49/2025 l’INPS ha fornito tutte le istruzioni.

La nuova disposizione è rivolta ai pensionati, ex dipendenti pubblici.

L’adesione è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.

Dipendenti pubblici: aperte le adesioni alla Gestione credito INPS

Con la circolare pubblicata il 3 marzo, l’INPS illustra una delle novità introdotte dal Collegato Lavoro, la legge n. 203/2024.

Si tratta della riapertura dei termini per l’adesione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito INPS), riservata ai dipendenti pubblici, i quali previa apposita contribuzione, possono ricevere numerose prestazioni creditizie e sociali, come ad esempio prestiti o borse di studio per i figli.

Dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge) sono infatti riaperti i termini di adesione senza alcun vincolo temporale.

Chi sono dunque i destinatari della novità?

La nuova disposizione interessa diverse categorie di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione:

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  • pensionati, ex dipendenti pubblici, che prendono una pensione (di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di inabilità) a carico della Gestione Dipendenti Pubblici e che non hanno già aderito alla Gestione credito;
  • pensionati, ex dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche, che ricevono un trattamento pensionistico a carico di enti o gestioni previdenziali diverse dalla Gestione Dipendenti Pubblici e che non hanno già aderito alla Gestione credito;
  • sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
  • lavoratori dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai Fondi per i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici.

Tali soggetti, dunque, da gennaio hanno la possibilità di aderire al Fondo Credito e iniziare a versare la contribuzione dovuta per beneficiare delle prestazioni previste.

Dipendenti pubblici: come funziona l’adesione alla Fondo credito INPS

Come specificato dall’INPS nel documento di prassi, l’adesione comporta l’iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda.

La domanda deve essere inviata tramite la procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”, presente sul sito INPS, previo accessi con SPID, CIE o CNS.

Per i pensionati che non hanno già aderito in precedenza, l’obbligo contributivo decorre dalla data di iscrizione e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.

La domanda deve essere inviata anche dai dipendenti già iscritti o aderenti alla Gestione credito che intendano mantenere l’iscrizione a tale Gestione per i periodi successivi al pensionamento. In questo caso non sarà necessario attendere un anno per poter accedere alle prestazioni.

Una volta effettuata l’adesione, è irrevocabile.

Fondo credito INPS: gli obblighi contributivi

Come detto, l’adesione al Fondo credito INPS comporta il versamento della contribuzione dovuta.

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Per i lavoratori dipendenti, l’iscrizione (sia in forma facoltativa che obbligatoria) comporta il versamento del contributo pari allo 0,35 per cento commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile (articolo 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995).

Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro, fermo restando il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti del dipendente.

Per i pensionati, invece, l’adesione comporta la trattenuta da parte dell’INPS del contributo mensile pari allo 0,15 per cento dell’ammontare lordo del trattamento pensionistico. L’obbligo vale anche per le pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo.

Sia per i dipendenti che per i pensionati il contributo non è rimborsabile anche se non sono ancora state erogate prestazioni.

INPS – Circolare n. 49 del 3 marzo 2025
Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali



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