sanatoria dei vizi formali e autonomia della decisione finale

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La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5580/2025, pubblicata il 3 marzo, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. La pronuncia riguarda, in particolare, il caso in cui le ragioni della decisione finale non siano conformi alla proposta iniziale e il ruolo della sanatoria dei vizi formali nel processo. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

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Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 5580 del 3 marzo 2025

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1. Il caso concreto: una controversia sulla separazione coniugale


Il procedimento ha origine da una causa di separazione giudiziale in cui la moglie aveva chiesto l’addebito al marito e un incremento dell’assegno di mantenimento rispetto a quanto stabilito in primo grado. La Corte d’Appello, pur rigettando la richiesta di addebito, aveva riconosciuto un aumento dell’assegno mensile. La ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando diverse violazioni, tra cui l’errata valutazione della relazione extraconiugale del coniuge, l’omessa considerazione di episodi di violenza domestica e l’inadeguatezza della determinazione dell’assegno. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

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Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
 

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2. La proposta di definizione accelerata e il vizio di procedibilità


Nel corso del giudizio di legittimità, è emerso che la sentenza impugnata era stata depositata senza la prescritta attestazione di conformità, requisito essenziale ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per la procedibilità del ricorso per cassazione.
Di conseguenza, il Consigliere della Prima Sezione Civile ha presentato una proposta di definizione accelerata del giudizio, evidenziando il vizio di improcedibilità. In risposta, l’avvocato della ricorrente ha depositato tempestivamente l’attestazione di conformità unitamente alla richiesta di decisione della causa. Questo intervento ha sanato il vizio procedurale, consentendo alla Suprema Corte di esaminare il ricorso nel merito.

3. L’attestazione di conformità e il potere del difensore


Il potere del difensore di attestare la conformità di una decisione trova fondamento nell’art. 16-bis, comma 9-bis, del Decreto-legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. Tuttavia, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, modificato dalla legge n. 197/2022, tale norma è stata abrogata per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Le previsioni normative sono state trasfuse nell’art. 196-octies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La Cassazione ha sottolineato come la proposta di definizione accelerata possa sollecitare il contraddittorio sui vizi formali, permettendo una loro tempestiva sanatoria. Tale principio è coerente con la giurisprudenza della Corte EDU, che valorizza la tutela effettiva del diritto di difesa e la ragionevole durata del processo (Corte EDU, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, Sentenza del 23 maggio 2024).

4. Inammissibilità dei motivi di ricorso e limiti applicativi dell’art. 380-bis c.p.c.


Nonostante il superamento del problema di procedibilità, la Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, poiché volti a ottenere una rivalutazione del merito della causa, attività preclusa in sede di legittimità.
Di particolare rilievo è la questione dell’applicabilità dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che prevede conseguenze specifiche nei casi in cui il giudizio venga definito in conformità alla proposta iniziale, tra cui la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Tuttavia, la Corte ha escluso tale applicazione nel caso di specie, poiché, sebbene il ricorso sia divenuto procedibile grazie alla sanatoria del vizio, la decisione finale non ha seguito integralmente la proposta formulata.

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5. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione


Sulla base di tali considerazioni, la Prima Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., ove la relativa proposta attenga alla rilevata improcedibilità del ricorso per mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato, e l’intimato non si sia difeso con controricorso, il ricorrente può presentare istanza per la decisione della causa e, con essa, depositare la certificazione mancante, svolgendo la proposta l’effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo ancora sanabili, in piena coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU (P. e altri c. Italia, Sentenza del 23 maggio 2024). Tuttavia, fissata l’udienza camerale e intervenuta la sanatoria, non può applicarsi l’ultima proposizione del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., poiché il giudizio non viene definito in conformità alla proposta.”

6. Conclusioni: il ruolo della proposta di definizione accelerata nella sanatoria dei vizi processuali


Questa pronuncia della Cassazione offre un importante chiarimento sulla funzione della proposta di definizione accelerata, sottolineando il suo ruolo nella correzione di vizi formali del processo. Al tempo stesso, la Corte esclude un’applicazione automatica delle sanzioni previste dall’art. 96, comma 3 e 4, c.p.c. nei casi in cui la decisione finale si discosti dalla proposta iniziale.
In tal modo, la sentenza conferma il principio secondo cui la proposta di definizione accelerata non vincola la Corte nella sua decisione, ma può costituire un utile strumento per la regolarizzazione del procedimento, garantendo il rispetto delle regole processuali senza comprometterne l’equità e la funzionalità.

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