Con l’ordinanza n. 30788 del 02.12.2024, la Cassazione afferma che il rilascio di un DURC positivo non impedisce all’INPS di esigere differenze contributive rispetto agli sgravi ottenuti dalla società senza averne diritto.
Il fatto affrontato
La cooperativa propone opposizione giudiziale all’avviso di addebito emesso dall’INPS in relazione a contributi evasi nel periodo dicembre 2014/marzo 2015.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che, in data 8 aprile 2015, l’INPS aveva emesso documento di regolarità contributiva su istanza della cooperativa.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità di eventuali differenze contributive che l’Istituto dovesse, in qualche modo, ravvisare.
Per la sentenza, infatti, il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione della regolarità contributiva.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, l’impossibilità del recupero di somme comunque dovute all’Istituto previdenziale sarebbe contraria non solo alle peculiari funzioni e finalità del DURC, ma anche al tenore dell’art. 1, comma 1175, L. 296/2006 che qualifica detto documento come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, ritenendo infondata l’opposizione ad avviso di addebito proposta dalla cooperativa.
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