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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy detta gli elementi per il bando riferito all’annualità 2024 per la concessione di agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione da parte delle associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale.
Le informazioni sono veicolate con il decreto direttoriale del 10 dicembre 2024. Si tratta della misura di cui all’articolo 32, commi da 12 a 15, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
La domanda di partecipazione può essere inviata a decorrere dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025.
Soggetti ammessi al contributo
Possono beneficiare dell’agevolazione per la promozione internazionale dei marchi collettivi e di certificazione previsti dal presente decreto i seguenti soggetti che devono avere sede legale ed operativa in Italia:
- associazioni rappresentative delle categorie produttive;
- consorzi di tutela previsti dall’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche;
- altri organismi di natura associativa o cooperativa.
I soggetti beneficiari sopra elencati, al momento della presentazione della domanda, devono necessariamente essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato oppure detenere un titolo valido per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato. In caso contrario, la domanda sarà considerata inammissibile.
Progetto: cosa deve contenere
Il progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, la realizzazione di almeno due delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:
A. FIERE E SALONI INTERNAZIONALI |
Si intendono ricomprese anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità “virtuale” su piattaforme digitali; |
B. EVENTI COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI |
Si intendono ricompresi anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera; |
C. INCONTRI BILATERALI CON ASSOCIAZIONI ESTERE |
Si intendono ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all’estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni; |
D. SEMINARI IN ITALIA CON OPERATORI ESTERI E ALL’ESTERO |
Si intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali; |
E. AZIONI DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO ESTERO, ANCHE ATTRAVERSO GDO E CANALI ON-LINE |
Si intendono ricomprese anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.; |
F. CREAZIONE DI COMUNITÀ VIRTUALI A SUPPORTO DEL MARCHIO |
– |
Il progetto deve essere concluso entro 6 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2024.
Inoltre:
- l’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese ammissibili;
- l’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti;
- è possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato;
- la domanda deve avere un importo di agevolazione non inferiore a 20.000,00 euro.
Gestore e domanda di partecipazione
Come Gestore della misura è stata nominata Unioncamere.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 18 dicembre 2024 e dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 20 gennaio 2025. Oltre tale termine, le richieste saranno considerate irricevibili.
Prima di procedere alla compilazione e all’invio della domanda, è necessario:
– dotarsi di firma digitale;
– disporre di un indirizzo PEC valido e attivo, intestato al richiedente o al suo procuratore speciale, da utilizzare per le comunicazioni tra Unioncamere e il beneficiario.
Una volta verificata la regolarità formale e la completezza della domanda, si procederà con la valutazione di merito del progetto di promozione del marchio.
La domanda di partecipazione, insieme agli allegati e alla documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa esclusivamente dall’indirizzo PEC del richiedente o, in alternativa, da quello del suo procuratore speciale. In quest’ultimo caso, sarà obbligatorio allegare la procura speciale, debitamente firmata digitalmente, pena l’inammissibilità della richiesta.
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Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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