Superbonus 110%, si può ottenere un importante risarcimento se i lavori non sono stati completati entro la data limite e i richiedenti hanno perso il bonus.
Il Superbonus 110% è stato senza ombra di dubbio l’aiuto economico più sfruttato in questi anni. Al di là di quelle che possono essere le polemiche politiche e anche le frodi ai danno dello Stato che pure non sono mancate, c’è un dato di fatto innegabile e cioè che l’attivazione di questa agevolazione ha permesso di modernizzare e migliorare molti edifici, aumentandone la classe energetica e quindi anche il valore.
In questi ultimi anni, il Superbonus ha subito una stretta non indifferente fino ad arrivare a completa eliminazione. Restano di fatto delle agevolazioni per i lavori sugli edifici, ma non ci sarà più il bonus al 110%. Tra le varie regole da rispettare per l’ottenimento del Superbonus, almeno in questi ultimi due anni, c’era la necessità di arrivare al completamento almeno del 30% dei lavori entro la data del 30 settembre 2022.
Se alla data di cui sopra i lavori non fossero stati al punto prescritto i richiedenti avrebbero perso l’agevolazione. Tuttavia una recente sentenza del Tribunale di Torino apre la strada al risarcimento per i proprietari degli immobili, quando la colpa del mancato svolgimento dei lavori non è in capo a loro.
Superbonus 110%, la sentenza torinese che apre al risarcimento
Il Tribunale di Torino con la sentenza 2908 del 2023 ha stabilito che coloro i quali non hanno potuto usufruire del Superbonus a causa delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, possono richiedere un risarcimento del danno a causa di quella che è definita “perdita di chance“.
Quella della perdita di chance è una figura giurisprudenziale che prevede il risarcimento di un danno ogni volta che viene compromessa la possibilità concreta ed attuale di conseguire un vantaggio economico.
Nel caso specifico che ha portato alla sentenza, si trattava di lavori di efficientamento energetico in cui la ditta è risultata inadempiente rispetto a quanto richiesto. Questo impedimento ha determinato l’esclusione degli interventi dall’applicazione del Superbonus 110%. Il committente è ricorso in Tribunale per richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, considerando che i lavori non erano giunti alla soglia del 30% nella data del 30 settembre 2022.
Il Tribunale si è espresso in favore del committente ma non ha confermato il risarcimento richiesto dallo stesso. Considerando che il committente poteva ancora accedere ai bonus ordinari del 65% e 50% il risarcimento del danno è stato stabilito dalla differenza tra la detrazione di cui avrebbe avuto diritto e quelle disponibili.
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