Stasi assolta: «l’impianto a biogas non alimentato da rifiuti»

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


A Crotone «l’impianto a biogas non alimentato da rifiuti», i motivi dell’assoluzione di Antonella Stasi: una perizia scagiona l’imprenditrice ex vicepresidente della Regione.


CROTONE – Non erano rifiuti in base al decreto legislativo 152/2006. Si conoscono le motivazioni della sentenza con cui, nel settembre scorso, la gup distrettuale di Catanzaro Sara Merlini ha disposto otto assoluzioni, tra le quali spiccava quella dell’ex vicepresidente della Regione Calabria Antonella Stasi.

È il processo scaturito dall’indagine della Guardia di finanza di Crotone che, nel marzo 2021, portò al sequestro di un intero complesso aziendale, Le Verdi praterie srl, nella località Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, e all’emissione di sei misure cautelari nei confronti di vertici, dipendenti amministrativi, rappresentante legale e operai dell’azienda.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

In particolare, il pm della Dda di Catanzaro Paolo Sirleo aveva chiesto la condanna a 4 anni e mezzo per Stasi nel processo col rito abbreviato che, secondo gli inquirenti, avrebbe dovuto fare luce su una frode nel settore delle energie rinnovabili e del traffico illeciti di rifiuti. Ma, da una perizia disposta  dalla giudice, è emerso che l’impianto a biogas del gruppo Marrelli era alimentato da matrici organiche consentite e dichiarate: deiezioni di animali, noccioli di olive e farinacei.

Agli imputati era contestato di aver smaltito e trattato rifiuti tramite la società Verdi Praterie per conseguire un ingiusto profitto mediante la gestione di un impianto di produzione di digestato e di biogas. Anziché usare le biomasse (pastazzo di agrumi, sansa di olive, insilato di mais e liquame proveniente da un allevamento di bufali) specificate nella Pas, la procedura semplificata per il trattamento di sottoprodotti presentata al Comune di Isola, avrebbero utilizzato altre biomasse. Ovvero farinaccio, pollina, bucce di arancia, vinacce, finocchio, cipolla e altre biomasse «non meglio specificate nel capo di imputazione», è detto nella sentenza.

Altra contestazione era la separazione, attraverso macchinari non previsti negli elaborati progettuali, del nocciolino di sansa poi venduto a terzi e trasportato con mezzi non autorizzati per lo spostamento di rifiuti. Altra contestazione lo sversamento di liquami in assenza di autorizzazioni.

STASI, SCAGIONATA DA UNA PERIZIA SULL’IMPIANTO A BIOGAS

La questione è stata risolta, secondo la giudice, dalla perizia che afferma «chiaramente» che nessun materiale indicato nei capi d’accusa poteva essere qualificato come rifiuto in base al Dl 152/06. L’accusa ritiene comunque la sussistenza del reato facendo leva sul fatto che, se il materiale non è un rifiuto sotto il profilo qualitativo, lo diventa se non vengono applicate le norme per la sua lavorazione e smaltimento.  Ma la giudice non condivide questo argomento «perché non c’è alcuna norma che autorizzi la classificazione di un materiale quale rifiuto per il solo fatto che non siano state rispettate le regole amministrative per la sua lavorazione e per il suo smaltimento».

LEGGI ANCHE: L’inchiesta sulla frode dei rifiuti nel Crotonese: il Riesame esclude l’associazione a delinquere per la Stasi – Il Quotidiano del Sud

Inoltre, il digestato è stato utilizzato per finalità agronomiche. Infatti, «è stato sversato sui terreni per concimarli e non per inquinarli». Un dato che si ricava non solo dal Piano di utilizzazione agronomica ma anche da conversazioni intercettate dalle quali emergono i contatti tra gli imputati e i proprietari di terreni circostanti in cui il digestato era utilizzato come concime.

Caduta anche la frode al Gestore dei servizi energetici perché gli imputati presentarono una richiesta di permesso di costruire e non violarono regole urbanistiche ed edilizie. Caduti i reati fiscali, in parte per prescrizione e in parte perché, essendo l’azienda prevalentemente agricola, si applica un regime fiscale più favorevole. Ma, soprattutto, è caduta l’associazione a delinquere poiché «non è emerso l’elemento principale, ossia il programma criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti».

Incassa con ovvia soddisfazione la difesa, rappresentata dagli avvocati Vincenzo Cardone, Vincenzo Ioppoli, Francesco Laratta, e Francesco Verri che già avevano ottenuto pronunce favorevoli dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione, con la revoca del sequestro e delle misure cautelari. Ma la Dda ha già proposto appello.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link