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Urinare in strada: cosa si rischia? #finsubito prestito immediato


Quanto costa fare pipì sui marciapiedi, contro i muri e in altri luoghi pubblici; quando la sanzione è ridotta.

Un lettore ci chiede chiarimenti dopo aver preso una grossa multa – pari a 3.333,33 euro – «per aver orinato in luogo pubblico»: a suo giudizio l’importo del verbale gli sembra eccessivamente elevato e sproporzionato rispetto alla gravità della condotta effettivamente tenuta. In effetti può capitare a chiunque, in particolari situazioni, di dover espletare con urgenza qualche bisogno fisiologico per strada, specialmente se non si riesce a trovare un bagno prontamente disponibile. Bisogna però tenere conto dell’igiene, del decoro e, dal punto di vista legale, è necessario sapere cosa si rischia ad urinare in strada o in altri luoghi pubblici (parchi, parcheggi, cortili, portoni, muri di palazzi, ecc.).

Leggendo l’articolo scoprirai che le multe previste per queste situazioni molto frequenti erano state volutamente inasprite qualche anno fa ed erano diventate enormi, ma poi la giurisprudenza ha mitigato notevolmente le sanzioni, riportandole ad un livello simile a quello delle comuni (e non gravi) infrazioni stradali. Il tema di cui ci stiamo occupando, apparentemente banale, era in realtà talmente controverso dal punto di vista giuridico che è dovuta intervenire addirittura la Corte Costituzionale.

Atti contrari alla pubblica decenza

Il paradosso sta nel fatto che un tempo urinare per strada era reato, anche se si trattava di una contravvenzione, punita con una pena abbastanza blanda: l’ammenda da 10 a 206 euro. Era previsto, come pena alternativa, anche l’arresto, fino ad un mese, ma questa sanzione detentiva non veniva quasi mai applicata neanche in passato.

Dal 2016 il vecchio reato di «atti contrari alla pubblica decenza»(articolo 726 del Codice penale) è stato depenalizzato, e in luogo dell’arresto o dell’ammenda è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria. Quindi la condotta rimane illecita, ma viene punita con una normale multa.

Dopo la riforma del 2016, la sanzione edittale per chi orina in strada (o compie altri atti indecenti) va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro. Questa multa è effettivamente pesante, ma è stata prevista apposta in quanto ritenuta più efficace e deterrente rispetto alla pena detentiva (che peraltro rimaneva quasi sempre virtuale) o alla lieve ammenda.

L’intervento della Corte Costituzionale

Tuttavia sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 95 del 2022, ha bocciato e cancellato gli importi edittali che partivano da 5.000 euro e arrivavano a 10.000 euro, in quanto obiettivamente esagerati e sproporzionati rispetto al disvalore della condotta compiuta da chi orina in pubblico o in un luogo esposto al pubblico: la Consulta nell’occasione ha ricordato che deve sempre sussistere un «nesso di proporzionalità» tra l’illecito e la sanzione.

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La nuova multa per chi urina in pubblico

Risultato: adesso, per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale, la pena prevista per chi urina in pubblico o in luoghi similari è la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo da 51 a 309 euro, alla pari di quella stabilita per chi compie «atti osceni in luogo pubblico» (reato anch’esso depenalizzato nel 2016); ma solo quando la condotta avviene «per colpa», altrimenti, come vedremo fra poco, il trattamento sanzionatorio è molto più severo.

Atti osceni in luogo pubblico

Se fare pipì in strada non avviene per colpa (come può capitare a chi è colto da un bisogno improvviso e inevitabile) bensì è un gesto compiuto con dolo (da intendersi come precisa intenzione di compiere atti osceni in un luogo pubblico, così offendendo il «comune senso del pudore», cioè il sentimento di moralità pubblica prevalente nella società), allora torna ad applicarsi la sanzione che parte dal minimo di 5.000 euro, ma che, in base alla nuova formulazione dell’articolo 527 del Codice penale dopo la depenalizzazione, può arrivare fino ad un massimo di 30.000 euro.

Si pensi a chi ostenti volutamente il gesto di orinare in pubblico e faccia in modo che esso venga visto da un gran numero di persone.

Inoltre, se l’atto osceno viene compiuto «all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori», come le scuole, e c’è il «pericolo che essi vi assistano» (come nei giorni e negli orari in cui la scuola è aperta e frequentata dai bambini), la condotta costituisce sempre reato – il comma 2 dell’art. 527 Cod. pen. non è stato depenalizzato – ed è punita con la reclusione da 4 mesi a 4 anni.

Quale norma si applica per chi fa pipì in un luogo pubblico?

È da evidenziare che, tuttavia, ben difficilmente il fare pipì in un luogo pubblico potrebbe essere qualificato come atti osceni, in quanto – se tale comportamento è privo di connotazione sessuale e non è accompagnato da altri atti espressivi in tal senso – ciò che conta non è tanto l’esposizione di una parte intima del proprio corpo ad estranei, quanto invece lo sporcare, il non osservare le norme di igiene e di convivenza civile ed il provocare fastidio e ripugnanza in chi osserva o passa.

Queste condotte, come la Corte Costituzionale ha osservato, hanno un disvalore minore rispetto a quelle che ledono o mettono in pericolo non soltanto la “pubblica decenza”, come appunto il fare pipì per strada, bensì anche, o esclusivamente, la sfera sessuale preservata dal comune senso del pudore.

Orinare in strada: un caso concreto

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19573 del 17.06.2022, sottolinea la necessità di «usare tutte le cautele possibili per evitare di essere visto e di offendere la pubblica decenza»: in quel caso, un uomo era stato sorpreso ad urinare in autostrada, e precisamente si trovava «in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza»; compiendo ciò «egli non aveva usato tutte le cautele possibili per evitare di essere visto da altre persone», tant’è che «era risultato ben visibile alla pattuglia della Polizia che aveva provveduto poi ad effettuare il verbale».

Quant’è la multa per chi orina in strada o altri luoghi pubblici?

Alla stregua di quanto abbiamo detto, attualmente la multa per chi orina in strada, o in altri luoghi pubblici, è una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro, salvo che il fatto non integri gli atti osceni; ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta soltanto di comportamenti contrari alla pubblica decenza, che comportano l’applicazione di questa sanzione più blanda.

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Attenzione però: nonostante la multa stabilita dalla legge nazionale vada, come abbiamo visto, da 51 a 309 euro, c’è la possibilità che i regolamenti comunali sanzionino in misura maggiore (ma non oltre i 500 euro) l’infrazione di chi orina, o espleta altri bisogni fisiologici, in luoghi pubblici.

Come funziona il procedimento per applicare la multa?

Una conseguenza pratica molto importante della depenalizzazione sta nel fatto che la sanzione penale poteva essere irrogata solo dal giudice, mentre quella amministrativa può essere applicata, con maggiore facilità e rapidità, dagli organi che rilevano la condotta illecita di chi orina in luoghi pubblici, come ad esempio gli agenti di Polizia che colgono il trasgressore sul fatto, constatano la violazione ed elevano il verbale nell’immediatezza e sul posto, subito dopo aver acquisito le generalità del soggetto.

Quando la multa viene ridotta?

Alle violazioni amministrative si applicano i consueti principi stabiliti dalla legge n. 689/1981 e tra queste, in particolare, quella che prevede la possibilità di pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Si può contestare la multa?

Le sanzioni amministrative di cui abbiamo parlato possono essere contestate in via amministrativa impugnando il provvedimento davanti al Prefetto nel cui circondario rientra l’organo che le ha applicate, oppure in sede giudiziaria, proponendo ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace territorialmente competente; ma – a parte improbabili vizi di illegittimità del verbale – in pratica l’unico modo per cavarsela consiste nel mostrare un certificato medico che attesti l’incontinenza urinaria o un’altra patologia che comporta l’incapacità di trattenere i propri bisogni fisiologici.



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