Continua l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025. Domani, 18 dicembre 2024, il testo del DDL di Bilancio 2025 approderà in Aula alla Camera. Le principali proposte emendative riguardano:
- IRES premiale al 20%: aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati;
- Tassa sugli extra-profitti delle banche: riduzione al 54% della quota di deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti;
- Bonus elettrodomestici: stanziamento di un bonus di 100 euro (raddoppiato a 200 euro nel caso di ISEE inferiore ai 25.000 euro);
- Bonus transizione 4.0: introduzione di un tetto di 2,2 miliardi per gli investimenti nel 2025, con proroga fino al 30 giugno 2026 in caso di acconto del 20%;
- Bonus transizione 5.0: cumulabilità con il Bonus ZES Mezzogiorno e con altre agevolazioni europee.
IRES premiale
Nel testo della Legge di Bilancio ha fatto ufficialmente il proprio ingresso una misura finalizzata ad incentivare l’investimento degli utili da parte delle imprese in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati e, pertanto, a generare un circolo virtuoso di progresso economico: tale meccanismo è quello della c.d. IRES premiale (al 20%).
L’effetto premiale della misura risiede nell’abbassamento di ben quattro punti percentuali dell’aliquota IRES, di cui potranno beneficiare i soggetti di cui all’art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR (pertanto, tutti i soggetti passivi dell’imposta, ad eccezione degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e fiscalmente residenti, per i quali la norma è applicabile solo relativamente al reddito d’impresa) nel caso in cui, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, accantonino ad apposita riserva una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio, andando poi ad impiegare almeno il 30% della stessa per investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Gli investimenti oggetto della norma dovranno essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a 20.000 euro.
La riduzione dell’aliquota, inoltre, soggiace ad alcune ulteriori condizioni. Infatti, durante il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente;
- devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024 (e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore);
- l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio incorso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria ex art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 148/2015.
Il Legislatore, inoltre, ha previsto delle cause di decadenza dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa; quest’ultime sono:
- la distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o la stabile destinazione a strutture produttive estere (anche se appartenenti all’investitore stesso) dei beni oggetto di investimento, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui quest’ultimo è stato realizzato.
Sul versante dell’ambito di applicazione soggettivo, l’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria oppure assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel corso del 2025 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Nel caso in cui la società o l’ente destinatario della misura partecipi al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta (determinato da ciascun soggetto partecipante) è utilizzato dalla controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Lo stesso vale per l’importo determinato dalle società e dagli enti di cui all’art. 73 c. 1 lett. a) e b) TUIR che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, invece, l’importo deve essere determinato dalla società partecipata e poi attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Si noti come non si debba tenere conto dell’agevolazione nella determinazione dell’acconto d’imposta dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Tassa sugli extra-profitti delle banche
Al fine di incrementare il flusso delle entrate erariali, aumenta la base imponibile di tassazione delle banche ed istituti di credito attraverso la riduzione della quota di deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti.
In particolare, il computo delle perdite in diminuzione del reddito sarà effettuato non più in misura non superiore al 65% del maggior reddito imponibile, bensì nella misura del 54%.
Bonus elettrodomestici
La Legge di Bilancio 2025 reca in sé anche il c.d. Bonus elettrodomestici, misura finalizzata a coniugare lo sviluppo industriale del settore degli elettrodomestici con la transizione ecologica. L’agevolazione, valida per il 2025 e pari al 30% del costo di acquisto, prevede lo stanziamento di un bonus di 100 euro (raddoppiato a 200 euro nel caso di ISEE inferiore ai 25.000 euro) spettante alle famiglie che decidano di acquistare dispositivi casalinghi ad elevata efficienza energetica. Ogni nucleo familiare potrà richiederlo per un solo elettrodomestico.
Bonus transizione 4.0
Un emendamento al DDL di Bilancio 2025, in materia di Bonus transizione 4.0, introduce un tetto di 2,2 miliardi per gli investimenti nel 2025, con proroga fino al 30 giugno 2026 in caso di acconto del 20%. Inoltre, non sarà più possibile fruire del bonus per i software 4.0 (beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016). Per questi ultimi, resta come unica possibilità la realizzazione dell’investimento entro il 30 giugno 2025 con prenotazione entro il 31 dicembre 2024.
Bonus transizione 5.0
In tema di Bonus transizione 5.0, un emendamento al DDL di Bilancio 2025 prevede la cumulabilità con il Bonus ZES Mezzogiorno e con altre agevolazioni europee, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Inoltre, non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.
Le altre novità fiscali
Sul versante “digitale”, il Legislatore ha esonerato le piccole e medie realtà imprenditoriali dalla c.d. web-tax e ha reso meno gravosa l’imposizione fiscale sulle criptovalute, le quali sconteranno un’aliquota inferiore (anche se verrà eliminata la soglia quantitativa per l’applicabilità del prelievo).
Per quanto attiene alle imposte sui redditi, la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione oltre la quale non sarà possibile accedere alla flat tax per le nuove attività è aumentata di 5.000 euro, mentre subentreranno pesanti limitazioni sulle detrazioni IRPEF per i redditi maggiori.
Continuano gli incentivi allo sviluppo del Mezzogiorno: in particolare, sono prorogati gli incentivi agli investimenti per la c.d. ZES nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, nonché in quelli della pesca e dell’acquacoltura, con contestuale aumento dello stanziamento per il relativo credito d’imposta.
Rilevanti anche le modifiche alla disciplina agevolativa per la prima casa e al fondo di garanzia per le PMI, così come l’aumento delle tasse aeroportuali. Si segnalano, infine, la riapertura delle assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci ed il ritorno della misura agevolativa dell’estromissione dei beni della ditta individuale.
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