- Grazie a un nuovo emendamento alla Manovra 2025, la Naspi spetterebbe anche in caso di dimissioni volontarie del lavoratore e rioccupazione nel breve periodo, con conseguente licenziamento, ma secondo precise regole.
- Le nuove disposizioni prevedono una stretta per l’indennità di disoccupazione, che spetta solo se il lavoratore che si è dimesso ha maturato almeno 13 settimane di contributi presso la nuova azienda.
- Tra le novità sulla disoccupazione, basteranno 16 giorni di assenza ingiustificata per arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente.
Dal 1° gennaio 2025 potrebbero scattare nuove regole sulla Naspi: in particolare, con un emendamento presentato alla Manovra 2025 si vogliono restringere i requisiti necessari per ottenere l’indennità di disoccupazione. La stessa Ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha annunciato che tra le novità c’è l’intenzione di concedere la disoccupazione anche in caso di dimissioni volontarie, ma a parità di precise condizioni.
Se un lavoratore si dimette da un’azienda e trova un nuovo lavoro nel breve termine ha diritto alla Naspi a seguito del licenziamento da quest’ultima occupazione solo se ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego da cui è stato appena licenziato. Tutto ciò per contrastare i fenomeni elusivi e l’abuso dell’indennità di disoccupazione.
La Naspi spetta anche in caso di dimissioni volontarie del lavoratore? Nella pratica no, ma scopriamo a quali condizioni si può ottenere l’indennità di disoccupazione e quali sono le novità per il 2025.
Naspi e dimissioni volontarie: le novità 2025
L’emendamento presentato alla Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento della Naspi anche in seguito alle dimissioni volontarie del lavoratore, ma solo a precise condizioni. Come ha precisato la Ministra del Lavoro, infatti, la norma mira a restringere le regole per l’accesso all’indennità di disoccupazione nell’ottica di ridurre il fenomeno delle dimissioni e rioccupazioni nel breve periodo.
Questo significa che non tutti i lavoratori che si sono dimessi dalla propria azienda volontariamente, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto alla disoccupazione.
Nel caso in cui gli stessi lavoratori abbiano trovato una nuova occupazione nel breve periodo (entro i 12 mesi successivi), dovranno aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego per avere diritto alla Naspi.
Per fare un esempio, consideriamo il caso di un dipendente che è stato licenziato dall’azienda Y e che nei 12 mesi precedenti si era volontariamente dimesso dall’azienda X. Se il lavoratore non ha maturato le 13 settimane di contribuzione minima necessaria presso l’azienda Y, non avrà diritto alla Naspi.
Come funziona la Naspi
La Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità erogata a livello mensile ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Nel 2024 i requisiti per ottenere questo sussidio sono due:
- trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria;
- aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei 48 mesi precedenti la disoccupazione.
Fino ad ora, quindi, la Naspi non era prevista per i lavoratori che si sono dimessi volontariamente dal lavoro, ma solo per chi era stato licenziato al di fuori della propria volontà. Tuttavia, era possibile sfruttare le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro indeterminato e la rioccupazione nel breve periodo per ottenere la Naspi, che considerava anche i contributi versati nell’impiego precedente (quello dal quale ci si era dimessi).
Per contrastare questo fenomeno di dimissioni volontarie e riassunzione nel brevissimo termine, cioè i cosiddetti “furbetti della Naspi“, dal 2025 scatterà l’ulteriore stretta per l’indennità di disoccupazione.
Naspi e assenze ingiustificate: cosa cambia nel 2025
Oltre alla nuova regola per le dimissioni volontarie e la riassunzione dei lavoratori, dal 2025 potrebbe scattare un’ulteriore stretta. Come previsto dal Dl Lavoro, dopo 16 giorni di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro si considera concluso per volontà del lavoratore, senza che quest’ultimo abbia necessità di presentare dimissioni telematiche.
In altre parole, a partire dal 17esimo giorno di assenza ingiustificata dal lavoro, il rapporto si considera concluso come se il lavoratore avesse presentato delle dimissioni volontarie.
Questa regola va a colmare un vuoto normativo che veniva sfruttato dai lavoratori per costringere il datore a licenziare il dipendente che non si presentava più sul luogo di lavoro. In questo modo, quindi, al lavoratore sarebbe stata concessa la Naspi per disoccupazione involontaria.
L’introduzione della norma del Dl Lavoro blocca questo fenomeno e restringe la platea di beneficiari dell’indennità di disoccupazione. Al contempo, risolve la questione del ticket licenziamento che l’azienda avrebbe dovuto pagare di fronte ai licenziamenti indotti dai dipendenti.
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