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Con il parere 262/2024 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente che ha sostenuto nel 2022 spese per interventi edilizi agevolati dal Superbonus, per un importo complessivo di 50.500 euro, ripartito in 4 quote annuali di pari importo. A ottobre 2023, ha avviato una trattativa con Poste Italiane per la cessione del credito, conclusasi nel 2024 con la cessione delle quote relative alla seconda, terza e quarta rata, per un totale di 41.662,50 euro. La prima rata di 13.887,50 euro, invece, non è stata né ceduta né detratta nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2022.
Il contribuente chiede al Fisco chiarimenti su come utilizzare l’importo della prima rata non ceduta e non fruita, prospettando la possibilità di spalmare la quota non ceduta su 10 anni, come consentito dall’articolo 119, comma 8-quinquies del D.L. 34/2020.
Il Fisco ritiene che nel caso di specie l’Istante non può optare per la predetta ripartizione della detrazione in 10 quote annuali ma può presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione pari ad euro 13.887,50.
La circolare 13/2023 ha chiarito, infatti, che la ripartizione su dieci anni prevista all’articolo 2, comma 3sexies, del D.L. 11/2023 deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. L’opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
In sostanza, dunque, possono esercitare l’opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l’effetto che l’intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Ciò in linea con la ratio della disposizione, volta a consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (10 anni in luogo dei 4 previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione.
La predetta opzione, pertanto, non può essere, invece, esercitata nell’ipotesi in cui, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, sia stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell’anno 2022.
Leggi l’approfondimento “Superbonus in 10 anni: come funziona lo spalma-detrazioni“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/si-puo-spalmare-su-10-anni-una-quota-residua-del-credito-superbonus/
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