L’Antitrust ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti diĀ FiberCopĀ e Tim per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE (presunta violazione della concorrenza) in merito al “Master service agreement” siglato tra le due societĆ , successivamente al completamento dell’operazione di scorporo della rete lo scorso luglio.
LāAntitrust ha deliberato lāavvio di unāistruttoria nei confronti diĀ FiberCopĀ e Tim per accertare lāesistenza di violazioni dellāarticolo 101 del TFUE (presunta violazione della concorrenza) in merito al āMaster service agreementā siglato tra le due societĆ , successivamente al completamento dellāoperazione di scorporo della rete lo scorso luglio. In altre parole, dopo la scissione fra Tim e Fibercop il rapporto fra le due nuove entitĆ ĆØ finito sotto la lente dellāautoritĆ di Piazza Verdi, con particolare attenzione al contratto Master Service Agreement, che le lega in esclusiva per i prossimo 30 anni. Lāazione avviataĀ su segnalazioni di Open Fiber, Vodafone, Iliad e dellāAssociazione Italiana Internet Provider (AIIP). Il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2026.
I motivi dellāindagine
Il nuovo contratto ha sostituito il precedente accordo che insisteva perĆ² tra laĀ TimĀ ancora verticalmente integrata e laĀ FiberCopĀ allora ancora partecipata in maggioranza daĀ Tim, sottolinea lāAntitrust nel suo bollettino. Ora cheĀ TimĀ ĆØ divenuta una societĆ indipendente attiva nel mercato dei servizi al dettaglio, il nuovo contratto di servizio con la nuovaĀ FiberCopĀ ĆØ funzionale a procurarsi i servizi di accesso alla rete a monte, finora forniti in autoproduzione dalla divisione interna wholesale diĀ TIMĀ e dalla vecchiaĀ FiberCop. Il contratto prevede che i servizi di accesso allāingrosso, passivi e attivi, siano forniti in esclusiva daĀ FiberCopĀ per quindici anni, rinnovabili in automatico per altri quindici anni. In pratica, un contratto quadro di 30 anni. Altri servizi saranno invece forniti daĀ TimĀ aĀ FiberCop.
Dopo lo scorporo Tim e Fibercop sono diventate due societĆ indipendenti
āIn seguito allo scorporo della rete fissa, FiberCop e TIM sono diventate due imprese indipendenti sotto il profilo azionario e proprietario, ciascuna attiva nellāofferta di servizi richiesti su mercati distinti, benchĆ© strettamente collegati. Il contratto di servizio stipulato tra FiberCop e TIM riguarda in particolare i due operatori leader rispettivamente del mercato dei servizi di accesso allāingrosso alla rete fissa e del mercato dei servizi di telecomunicazioni di rete fissa al dettaglio. Alcune previsioni dellāMSA potrebbero quindi risultare restrittive della concorrenza in entrambi gli ambiti citati, considerata la posizione competitiva espressa dalle Parti e la forza del legame contrattuale definito dallāMSAā, si legge.
Si ritiene ā scrive lāAntitrust ā āche la lunga durata contrattuale del MSA e lāesclusiva di fornitura estesa ancheā¦ che realizzerĆ Ā FiberCop, unitamente al meccanismo legante dovuto allo sconto a volume, potrebbero cristallizzare le posizioni di primazia diĀ FiberCopĀ eĀ TimĀ nei rispettivi mercati, con rischi di foreclosure (chiusura del mercato ndr) rispetto agli altri operatori allāingrosso, ai quali sarebbe preclusa per lungo tempo la cospicua domanda di accessi diĀ Tim, e vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti diĀ TimĀ nel mercato dei servizi al dettaglioā.
Tim, si legge, āavrebbe accesso, per tutta la durata del MSA, a livelli di prezzo dei servizi di accesso piĆ¹ bassi di quelli a cui potrebbero mirare gli operatori piĆ¹ dinamici sotto il profilo concorrenziale, ossia i nuovi entranti e gli operatori di minori dimensioni che volessero perseguire una strategia di crescita nel mercato al dettaglio ma che non hanno la provvista di clientela atta ad accedere allo stesso livello di scontisticaā.
Esclusiva di 30 anni eccessiva
LāMSA, prosegue lāAntitrust, āpresenta alcune clausole e previsioni che potrebbero risultare esorbitanti rispetto alle suindicate esigenze di continuitĆ aziendale e, soprattutto, potrebbero condurre ad ingiustificati effetti restrittivi della concorrenza, anche alla luce dellāimportante posizione concorrenziale che le parti ricoprono ciascuna nel rispettivo mercato di competenzaā. Quale primo fattore di preoccupazione, āemerge immediatamente come la durata dellāesclusiva di fornitura a favore diĀ FiberCopĀ sia molto lunga, giungendo de facto fino a trentāanni, un tempo quindi eccessivo rispetto allāesigenza di assicurare la continuitĆ delle forniture di servizi di accesso allāingrossoā.
CriticitĆ anche su quote di mercato troppo elevate ma necessarie per la scontistica
Un secondo fattore di criticitĆ āpotrebbe derivare dalla previsione di sconti a volume. Se da un lato questi sconti sono offerti anche ad altri operatori su basi non discriminatorie, dallāaltro lato si rileva che le soglie di quote di mercato previste dallāMSA per accedere agli sconti potrebbero essere raggiungibili solo daĀ Timā. Anche la clausola della nazione piĆ¹ favorita (MFN) di cui godeĀ TimĀ āpotrebbe essere critica nella misura in cui dovesse comportare lāimpossibilitĆ perĀ FiberCopĀ di concedere delle condizioni di fornitura di accesso migliorative rispetto a quelle garantite aĀ Tim. In tal modo, infatti,Ā TimĀ potrebbe essersi assicurata un indebito vantaggio rispetto ai propri concorrenti, con la garanzia di aver sempre il minor costo di fornitura dellāaccessoā.
In pratica, āgli sconti aumentano, per ogni cliente aggiuntivo, al superamento di alcune soglie percentuali del rapporto tra linee attivate e linee attivabili, allāinterno di una determinata area geografica, arrivando a un massimo di due euro a linea di sconto, rispetto al prezzo regolato da AGCOM, una volta superato il 12% di tale rapportoā, si legge nel provvedimento.
Revoca impegni co-investimento
Nello stesso bollettino lāAgcm ha disposto la revoca degli impegni di co-investimento presi da Tim e Fibercop nellāambito degli accordi tra Fibercop, Kkr, Tim, Fastweb e Tiscali nel 2020 allāatto della nascita di Fibercop, newco in cui era stata trasferita la rete secondaria di Tim.
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