Nel 2025 diminuisce il costo chilometrico per i veicoli a benzina e gasolio, mentre cresce quello per i plug-in ed elettrici. Questo lo scenario che risulta analizzando le tabelle Aci, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, che sono state elaborate dall’ente con la finalità di calcolare il valore del fringe benefit relativo ai veicoli assegnati dal datore di lavoro ai dipendenti in uso promiscuo. Con riferimento ai veicoli plug-in ed elettrici, i costi aumentano rispettivamente dello 0,9% e del 2,4% per i modelli fuori produzione e dello 0,20% e dello 0,30% per quelli ancora in produzione. Le leve che hanno inciso sulle variazioni sono state i rincari dei prezzi dell’elettricità per la ricarica, mentre i carburanti sono generalmente diminuiti (nel caso dei veicoli plug-in), come pure il generale prezzo dei listini. Al contrario, i costi chilometrici delle autovetture a benzina e gasolio, incluse le versioni ibride (mild e full), hanno registrato riduzioni che arrivano fino al 2% per le diesel fuori produzione. In questo caso hanno inciso il calo del prezzo del carburante e la riduzione del tasso di interesse utilizzato per calcolare le quote di ammortamento. Tuttavia, per i modelli in produzione, questo effetto è stato attenuato da lievi aumenti dei prezzi di listino che si sono registrati nel corso del 2024 (fino a metà novembre, periodo di osservazione). A livello complessivo, comunque, le differenze tra auto in listino e fuori listino sono di uno o due punti decimali. In generale, le variazioni sono contenute e minori rispetto a quelle del 2024 sul 2023. Ciò che invece determinerà un significativo aumento del valore del fringe benefit in busta paga e delle relative ritenute fiscali e previdenziali è l’applicazione della nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio di quest’anno per i veicoli con emissioni di Co2 da 61 a 160 g/km immatricolati e assegnati in uso promiscuo da tale data. In questi casi, l’aumento degli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore può tradursi in una riduzione del netto in busta paga superiore a 100 euro al mese. In sostanza, il valore del fringe benefit per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, è pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. Tale percentuale è fissata al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. La previgente disciplina relativa ai medesimi veicoli, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 e fino al 2024, correlava invece le percentuali da utilizzare per il calcolo alle emissioni di Co2. Pertanto alle classi 0-60, 61-160, 161-190 e da 191 g/km di Co2 corrispondevano i coefficienti 25%, 30%, 50% e 60 per cento. Con la conseguenza che ai veicoli che si trovano nella fascia più diffusa, ossia quelli con motore termico nella fascia 61-160 di emissioni, il coefficiente passa dal 1° gennaio dal 30% al 50%, cioè con un aumento del 66,67% del valore del fringe benefit, a parità di costo chilometrico. L’aumento dello 0,3% del costo chilometrico delle vetture elettriche (in produzione) è ben poca cosa rispetto al grande vantaggio che otterranno dalla nuova disciplina le auto nuove assegnate nel 2025. Rispetto alla normativa previgente, per i veicoli nuovi concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2024, la riduzione del valore del benefit in questi casi è del 60 per cento. Unica nota negativa, in tale ambito, rimarrebbe il trattamento dei rimborsi delle ricariche elettriche domestiche che secondo l’amministrazione finanziaria sono tassabili per il dipendente. Nella risposta a interpello 421/2023, l’agenzia delle Entrate sostiene che «il consumo di energia… non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore», configurandolo come reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Tuttavia, per elaborare le tabelle «il costo della ricarica elettrica è calcolato considerando una media ponderata: il 70% si basa sui prezzi dell’energia per uso domestico, mentre il restante 30% tiene conto delle tariffe applicate alle colonnine pubbliche».
Considerato che il costo dell’energia elettrica domestica finalizzata alla ricarica del veicolo concesso in uso promiscuo è ricompreso nel costo chilometrico di esercizio e dunque nel valore del fringe benefit, è lecito domandarsi se la posizione dell’agenzia delle Entrate possa essere rivista.
Fonte: SOLE24ORE
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