Penale telematico sospeso in tre sedi, botta e risposta giudici-ministero

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È stato un inizio d’anno impegnativo, com’era prevedibile, per “App”, l’applicativo del processo penale telematico per il quale, dal 1° gennaio, è stato esteso l’ambito di “utilizzo obbligatorio”: tre provvedimenti lo hanno sospeso. Li firmano i presidenti dei Tribunali di Rieti, Bari, Foggia ma, da quanto appreso, se ne attendono altri a partire da domani, quando le attività negli uffici giudiziari riprenderanno a pieno regime.

Com’è noto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2024, n. 304, il Regolamento 27/12/2024, n. 206, che modifica i termini del deposito degli atti previsti dalla riforma Cartabia per il processo penale telematico. Il provvedimento, a firma del ministro Carlo Nordio, introduce una disciplina transitoria che proroga il regime del doppio binario (telematico e analogico) solo per alcuni tipi di documenti.

Ma torniamo alle tre sospensioni, possibili in quanto la norma primaria, ossia la parte “attuativa” della riforma Cartabia (più precisamente il decreto legislativo n. 150 del 2022) introduce nel codice di procedura penale un articolo 175 bis secondo cui (al comma 4) anche i dirigenti degli uffici, e non solo il direttore generale per i Servizi informativi automatizzati del ministero, possono consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica, in caso di malfunzionamento del sistema digitale.

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Nel primo atto di Rieti si legge che l’applicativo App «continua a manifestare carenze tecniche tali da impedirne il regolare funzionamento». Il presidente facente funzioni del Tribunale, Carlo Sabatini, aggiunge al Dubbio: «Ci sono diversi profili critici. In via generale, le incertezze normative e sugli organici non sempre consentono di lavorare su profili stabili, di magistrati e personale. Gli applicativi funzionano online e molte reti sono sovraccariche, con rallentamenti e scollegamenti. Specie nei piccoli uffici si soffre di scarsa assistenza, soprattutto in presenza, indispensabile per tale tipo di operazioni. Più nello specifico, certo è nostro onere procurarci per tempo le abilitazioni necessarie, e lo abbiamo fatto, ma confrontandoci su versioni di App ancora incomplete: gli ultimi aggiornamenti sono di metà dicembre, il Dm è del 27 dicembre, il regolamento, che preannuncia peraltro uno stop di ulteriore aggiornamento già per il 2 gennaio, è del 30 dicembre, per attività da compiere a partire dal 1° gennaio. Si tratta di una normativa in larga parte nota, ma è soprattutto sui riflessi operativi effettivi e aggiornati che vanno fatte verifiche e sperimentazioni».

Il presidente Sabatini autorizzerà dunque i magistrati addetti all’ufficio gip/gup e al dibattimento a “procedere alla redazione dell’atto in forma di documento analogico e al suo deposito con modalità non telematica”, sino alla risoluzione delle principali criticità, auspicata entro gennaio.

Conclude Sabatini: «Nessuno di noi vuole fare battaglie di retroguardia, siamo pronti a fare la nostra parte però qui si rischia di rallentare il sistema proprio adesso che il Pnrr ci chiede di correre».

A Bari invece si evidenzia «una serie di problematiche di natura tecnica legate alla profilazione dei magistrati, alle dotazioni delle firme da remoto, agli upgrade dell’applicativo ministeriale App 2.0 rilasciati solo nelle date del 16/12/2024 e del 30/12/2024, nonché problematiche di natura organizzativa, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato», e pertanto si dispone la sospensione dell’App e la possibilità del deposito pure analogico fino al 31 marzo 2025 di atti, memorie, documenti, richieste relativi all’udienza preliminare, all’applicazione della pena su richiesta delle parti, messa alla prova.

A Foggia si rileva «l’inadeguatezza della strumentazione e della preparazione necessarie per espletare il servizio giudiziario» e quindi si può procedere fino a fine marzo anche in modalità analogica.

Via Arenula, invece, ribadisce al Dubbio che «il ministero ha messo a disposizione dei magistrati italiani i dispositivi di firma digitale necessari per il processo penale telematico già da settembre del 2024. Se il magistrato non attiva il dispositivo di firma digitale, come è suo preciso onere, non è un malfunzionamento imputabile al ministero. La cosiddetta “profilatura” dell’utente è una procedura indispensabile per accedere ai sistemi informatici, che, come è ovvio, deve essere richiesta dall’utente al servizio assistenza. Se il magistrato non chiede la propria “profilatura” non può accedere al sistema informatico, perché non è riconosciuto dallo stesso».

In conclusione, «non siamo di fronte a un malfunzionamento del sistema informatico, bensì a una mancanza organizzativa dell’utente».

Qualche giorno fa la stessa Anm aveva denunciato «numerosissime segnalazioni di errori di sistema». E il 31 dicembre anche l’Ucpi aveva indicato delle criticità: «Sarebbe stata necessaria una deroga sia per gli appelli ordinari sia per tutti gli atti soggetti a termini perentori per il deposito».
Ribadendo quindi che «il processo penale telematico può essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa», i penalisti hanno chiesto «un immediato intervento che assicuri la possibilità di depositare anche con modalità non telematiche gli appelli e tutti gli atti soggetti a termini perentori».

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