Continuando l’opera di aggiornamento dei regolamenti de minimis, iniziata nel 2023, il Regolamento UE n. 3118 del 10 dicembre 2024 è intervenuto a modificare il precedente Regolamento UE n. 1408/2013 che disciplina il funzionamento del regime de minimis nel settore dell’agricoltura, estendendone anche la validità fino al 31 dicembre 2032.
Pertanto, il Regolamento 1408/2013 continua ancora ad applicarsi, ma con le modifiche apportate dal predetto regolamento n. 3318/2024.
Si ricorda che i regolamenti comunitari non hanno alcuna necessità di esser recepiti dal singolo Stato membro, essendo la loro applicazione del tutto automatica; conseguentemente, le modifiche sono già operative.
Regime de minimis agricoltura: il nuovo limite
Prima della modifica, il massimale comunitario degli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura era fissato a euro 20.000, con la possibilità per ogni Stato membro di elevarlo fino a 25.000 come, in effetti, era stato fatto dall’Italia con il Decreto 19 maggio 2020, prot. 5591, del MIPAAF.
Con la modifica all’art. 3 del Regolamento n. 1408/2013, ora viene precisato che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 50 000 euro nell’arco di tre anni.
L’impresa unica
A seguito della sentenza C-382/99 con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate “impresa unica”, tutti i regolamenti de minimis, compreso quello dell’agricoltura, precisano che per “impresa unica” si deve intendere l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle predette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, il massimale de minimis deve essere riferito all’impresa unica e non già alla singola impresa beneficiaria.
Il triennio di riferimento
In precedenza, gli anni da prendere a riferimento per il rispetto del massimale erano gli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa a fini fiscali nello Stato; in tal modo, dovendo gli anni essere considerati su base mobile, si provvedeva a determinare l’importo raggiunto calcolando l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario e nei due esercizi precedenti.
La nuova formulazione, presente in tutti i regolamenti, fa invece riferimento agli aiuti concessi nei tre anni precedenti, ponendo la questione se tali anni precedenti debbano essere individuati:
- come tre esercizi finanziari, come nella precedente versione del Regolamento generale;
- come tre anni di calendario, andando a ritroso dall’ultimo aiuto concesso (esempio: aiuto concesso il 31 gennaio 2025, si calcola il massimale sul triennio come 1° febbraio 2022 -31 gennaio 2025);
- come tre anni solari rispetto agli aiuti concessi nel quarto anno (esempio: aiuto concesso il 31 gennaio 2025, si calcola il massimale sul periodo 1° gennaio 2022 – 31 gennaio 2024).
A risolvere il dubbio, nel corso del 2024 è intervenuta una FAQ del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che fa espresso riferimento ai tre anni come tre anni di calendario.
Infatti, nella FAQ si dice quanto segue:
“15. NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS
15.1 Cosa cambia nel RNA alla luce dell’adozione da parte della Commissione Europea dei nuovi regolamenti de minimis?
Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore i regolamenti (UE) 2023/2831 e (UE) 2023/2832 sugli aiuti de minimis, che sostituiscono rispettivamente il regolamento de minimis generale (UE) n. 1407/2013 e, per il settore SIEG, il regolamento (UE) n. 360/2012.
La nuova disciplina prevede l’aumento del massimale a 300.000 EUR per gli aiuti concessi a un’impresa unica ai sensi del regolamento de minimis generale.
Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.
A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.”
La FAQ fa espresso riferimento al RNA ma deve intendersi applicabile anche per quanto riguarda il SIAN, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e il SIPA, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
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