Ue, Tesla guida pool di costruttori auto per evitare le multe sulle emissioni di Co2

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Tesla ha presentato alla Commissione europea una dichiarazione di intenti per la formazione di un ‘pool’, o raggruppamento di altri marchi costruttori, secondo l’articolo 6, paragrafo 5, previsto dal regolamento Ue 2019/631 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di Co2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. I membri del ‘pool’ sono Toyota Motor Europe NV/SA, Toyota Motor Corporation, Toyota Gazoo Racing Europe GmbH, Ford Werke GmbH, Ford Motor Company, Mazda Motor Corporation, Subaru Corporation, Stellantis Auto SAS, Automobiles Peugeot SA, Automobiles Citroen SAS, Stellantis Europe S.p.A., FCA US LLC, Alfa Romeo S.p.A., Opel Automobile GmbH, Leapmotor Automobile Co., Ltd. Ma la possibilita di aderire e ancora aperta. Nel documento si legge che «ogni altro produttore che desideri unirsi al pool aperto deve presentare la propria domanda completa entro e non oltre il 5 febbraio 2025. Prima della scadenza di cui sopra, i richiedenti sono tenuti a firmare un accordo di non divulgazione e a fornire al Pool Manager (tra l’altro) dati sufficienti sulle proprie emissioni di CO2 (per consentire di valutare se vi sia un rischio per il pool di non raggiungere i propri obiettivi) e la propria capacita di coprire qualsiasi potenziale premio per le emissioni in eccesso. Sara dovuta una ‘quota di domanda’ per coprire le spese di analisi dei dati e di elaborazione della domanda».


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Lo strumento del ‘pool’ e previsto dal regolamento Ue e fa si che i costruttori che fanno parte di un raggruppamento per il quale sono state trasmesse informazioni alla Commissione vengano «considerati alla stregua di un unico costruttore ai fini dell’adempimento dei loro obblighi» sulla riduzione delle emissioni. In questo modo, i costruttori condividono tra loro le emissioni, permettendo una sorta di compensazione interna al gruppo tra chi rispetta i target di vendita di auto elettriche e chi no, aiutandosi collettivamente a raggiungere gli obiettivi ed evitando di incorrere nelle multe previste. L’articolo del regolamento precisa che «i costruttori possono concludere accordi per la costituzione di raggruppamenti», purche rispettino i Trattati Ue e «consentano la partecipazione in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, e a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, a qualsiasi costruttore che chieda di diventare membro del raggruppamento. Ferma restando l’applicabilita generale a tali raggruppamenti delle regole dell’Unione in materia di concorrenza, tutti i membri del raggruppamento assicurano in particolare che nell’ambito dell’accordo non vi sia condivisione di dati ne scambio di informazioni, ad eccezione delle seguenti informazioni: a) emissioni medie specifiche di Co2; b) obiettivo specifico per le emissioni; c) numero totale di veicoli immatricolati». Tale paragrafo pero, «non si applica quando tutti i costruttori membri di un raggruppamento sono parte dello stesso gruppo di costruttori collegati».




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