Le misure a tutela della salute dei lavoratori, della prevenzione di infortuni e delle malattie professionali sono disciplinate dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro o DLGS 81/08. Recentemente, la legge n. 203 del 13 dicembre 2024 ha introdotto alcune modifiche significative al DLGS 81/08, ampliando le disposizioni normative relative alla salute e alla sicurezza, nonché i diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti.
Evoluzione della sicurezza sul lavoro
La salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un diritto che non può essere soggetto a compromessi, infatti un ambiente di lavoro sicuro protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali, contribuendo a ridurre i costi di eventuali incidenti e comportando il miglioramento della produttività e della qualità del lavoro, oltre a contribuire a ridurre le spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è quindi un tema di estrema importanza come si evince anche dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro o DLGS 81/08.
Vediamo nello specifico di cosa tratta tale testo unico.
Il decreto legislativo 81/08 nasce dall’esigenza di unire e aggiornare il DLGS 626/94, con le disposizioni inerenti ai luoghi di lavoro stabili e il DLGS 494/96, relativo ai soli cantieri temporanei e mobili. Esso stabilisce una serie di misure preventive che i datori di lavoro devono adottare per ridurre i rischi connessi all’attività lavorativa che sono a carico dei lavoratori, con lo scopo appunto di creare un quadro normativo unico e tale da prevenire infortuni e malattie (anche a lungo termine) sui vari luoghi di lavoro. Non a caso questo è applicabile a tutte le aziende e a tutti i settori lavorativi in Italia, coprendo un ampio spettro che va dai cantieri edili fino alle imprese manifatturiere, agli uffici e contemplando anche le grandi realtà industriali.
Recentemente il legislatore, proprio con legge 13 dicembre 2024 n. 203, ha deciso di integrare e modificare parzialmente questo TU, mediante l’inserimento di alcuni correttivi che entreranno in vigore il 12/01/2025 e che riguarderanno principalmente la sorveglianza sanitaria delle lavorazioni nei locali chiusi sotterranei e semi-sotterranei.
Nuove disposizioni sulla salute, sicurezza e diritti dei lavoratori
La legge n. 203 del 13/12/24 va a modificare il DLGS 81/08, integrando non solo le disposizioni riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche (e soprattutto) quelle inerenti alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti.
Vengono infatti introdotte anche delle condizioni specifiche volte a regolare la durata del periodo di prova dei lavoratori e l’applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti.
In particolare all’art. 1 vengono riportate le modifiche al DLGS 81/2008, dove si sottolinea tra le modifiche più rilevanti quelle riportate all’art. 65, dove i commi 2 e 3 sono sostituiti come segue:
- comma 2. “In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”;
- comma 3. “Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo”.
L’art. 2 della legge 203/2024 si focalizza sulla regolamentazione della durata del periodo di prova per i contratti di lavoro.
In particolare la durata del periodo di prova è calcolata in base ai giorni di effettiva prestazione lavorativa prevista dal singolo contratto, con una proporzione di un giorno di prova per ogni 15 giorni di calendario.
A meno di disposizioni più favorevoli presenti nei contratti collettivi, viene inoltre chiarito che:
- per contratti di lavoro di durata non superiore a 6 mesi, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni;
- per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi, il periodo di prova può invece raggiungere i 30 giorni.
Aspetto importante è l’apertura alla possibilità di contemplare il regime forfettario anche in presenza di tali contratti di subordinazione, apertura che di fatto viene regolamentata all’art. 17.
L’art. 17 della legge 203/2024 si riferisce alle disposizioni legislative riguardanti l’esercizio di attività libero-professionali da parte di persone fisiche iscritte in albi o registri professionali, stabilendo alcune condizioni e requisiti all’applicazione della “causa ostativa” di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, ovvero una condizione che impedirebbe l’accesso al regime forfettario a determinate opportunità lavorative o contrattuali.
In particolare viene specificato che questa causa ostativa non si applica a professionisti che, pur essendo liberi professionisti, stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale con datori di lavoro che hanno più di 250 dipendenti, a condizione che il lavoro subordinato sia di almeno il 40-50% del tempo pieno.
Viene anche stabilito che i lavoratori autonomi devono avere un domicilio professionale distinto da quello del datore di lavoro e che devono rispettare ulteriori requisiti se non sono iscritti in albi o registri professionali.
Inoltre, si chiarisce che il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato dagli organi competenti e non può sovrapporsi al contratto di lavoro subordinato in termini di oggetto, modalità di prestazione e orari di lavoro. L’articolo regola, quindi, le condizioni in cui i professionisti possono esercitare contemporaneamente attività autonome e subordinate, specificando le limitazioni e i requisiti necessari per evitare conflitti tra i due tipi di contratto.
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