Obbligo di polizza catastrofale per le imprese: online due nuove FAQ


Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo) ha introdotto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la proroga in base alla dimensione delle imprese.

In seguito a richieste di chiarimento pervenute, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio portale web le prime faq (risposte alle domande frequenti) sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18.

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Due nuove FAQ

Alle prime 10 faq sono state aggiunte il 14 aprile scorso altre due, la n. 11 e la n. 12, che riportiamo.

11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39.

12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

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R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.



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