Vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera, caratteristiche e requisiti

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VEPA ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA CARATTERISTICHE REQUISITI – Nel caso di specie il ricorrente contestava un ordine di demolizione di una struttura in vetro lungo il balcone realizzata in assenza di titolo edilizio. Secondo il Comune l’opera doveva essere ricondotta nel concetto di nuova costruzione, dal momento che la chiusura con vetrate di un balcone a sbalzo determinerebbe un aumento di volume, in quanto uscente dalla sagoma dell’edificio esistente.
Secondo il ricorrente invece il provvedimento impugnato si poneva in contrasto con la previsione di cui all’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b-bis), secondo cui costituiscono interventi da eseguirsi senza titolo abilitativo quelli consistenti nella realizzazione e installazione di VEPA, introdotta dalla L. 142/2022.

REGIME EDILIZIO – In proposito TAR Emilia-Romagna 10/12/2024, n. 373 ha ricordato che la lettera b-bis) citata prevede che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.
Tali elementi non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Le strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Con tale disposizione il Legislatore ha evidentemente inteso liberalizzare la realizzazione delle c.d. VEPA (vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti), a condizione che l’installazione delle vetrate non realizzi uno spazio stabilmente chiuso.

CARATTERISTICHE E REQUISITI – Ai fini della configurabilità delle VEPA sono necessarie:
specifiche caratteristiche tecniche (amovibilità, trasparenza, mantenimento della microaerazione, minimo impatto visivo e ingombro apparente) e
determinati requisiti funzionali (protezione dagli agenti atmosferici, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, mancanza della chiusura stabile degli spazi esterni).
Da un punto di vista tecnico strutturale è necessario che:
a) l’opera principale sia costituita dalla “vetrata panoramica”, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
b) la struttura sia un elemento meramente accessorio rispetto alla vetrata, necessario al sostegno della stessa;
c) i pannelli costituenti le vetrate siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio.
In definitiva, nel rispetto delle caratteristiche indicate, l’utilizzo di vetrate panoramiche non comporta la creazione di un nuovo volume quando sia effettuato ai soli fini di protezione temporanea dagli agenti atmosferici, riduzione delle dispersioni termiche e conseguimento di condizioni di maggiore vivibilità in uno spazio esterno che conservi tale natura e funzione e non si trasformi quindi in un locale chiuso potenzialmente abitabile.

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Applicando tali coordinate alla fattispecie, il TAR ha rilevato che si trattava di vetrate apribili e richiudibili a pacchetto, posizionate nella parte interna del balcone, prima della ringhiera perimetrale, ragion per cui non vi era alcuna sporgenza rispetto alla sagoma dell’edificio. Inoltre si trattava di materiale amovibile, essendo l’intera struttura ancorata al balcone “mediante guide metalliche tassellate in basso sulla pavimentazione e nella parte alta al balcone superiore”.
In definitiva, le vetrate a pannello realizzavano solo una precaria delimitazione del balcone, priva di elementi di fissità, stabilità e permanenza, non creavano alcuno spazio chiuso stabilmente configurato e non risultavano sporgenti rispetto alla sagoma dell’edificio. Per tali motivi risultavano sussumibili negli interventi soggetti a edilizia libera di cui alla citata lett. b-bis) dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001.

ELEMENTI DI ARREDO DEL BALCONE – Il TAR ha anche respinto la tesi secondo cui il posizionamento sul balcone in questione di un lavabo con rubinetti, di una lavatrice, di vari mobili e stenditoi avrebbe determinato la realizzazione di un locale adibito stabilmente a lavanderia.
Una volta esclusa l’idoneità della chiusura tramite i pannelli di vetro a configurare uno spazio stabilmente chiuso con conseguente variazione di volume e di superficie, è irrilevante la scelta dei componenti di arredo del balcone, elemento questo eventualmente valutabile sotto il profilo della compatibilità con il regolamento condominiale.





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